Il Decreto n. 29-B/98 (di attuazione della Legge n. 366-A/1997) obbliga i filler e i soggetti che utilizzano contenitori riutilizzabili per commercializzare i loro prodotti ad istituire un sistema di deposito con vuoto a rendere. Il valore del deposito deve essere caricato dal commerciante/rivenditore, che lo restituisce al momento della riconsegna del vuoto.
Il commerciante deve anche prevedere, nei pressi del proprio esercizio pubblico, sistemi di raccolta e stoccaggio dei contenitori. I filler e i responsabili dell'immissione sul mercato dei contenitori sono obbligati a ritirarli presso i commercianti. Tutti i contenitori devono essere tracciati, con documentazione diretta al Ministero per l’ambiente.
Il Governo, con decreto congiunto dei Ministri dell'Economia e dell'Ambiente e previa consultazione con le associazioni che rappresentano i settori coinvolti, può stabilire un valore minimo del deposito. Secondo le informazioni in nostro possesso, il Governo non ha mai varato un simile decreto e i valori dei depositi adottati dai soggetti obbligati non sono disponibili. I soggetti responsabili sono, comunque, obbligati a riportare il valore del deposito sull'imballaggio.
Il Decreto n. 29-B/98 stabilisce anche quote di presenza sul mercato di refillable e cioè:
• birra 80%,
• soft drink 30%,
• acque 10% ,
• vino da tavola 65%.
Stupisce che non sia stata superata tale legge, perché è invece stata abrogata una norma che rendeva obbligatorio l’uso di contenitori riutilizzabili nel settore Horeca.
Originariamente, il comma 3 dell’articolo 5 del Decreto n. 313/96 (ora abrogato) stabiliva che le bevande – soft drink, birra e acqua – destinate a essere consumate in ristoranti, bar, alberghi e altri luoghi pubblici (settore HORECA), dovessero obbligatoriamente essere confezionati in imballaggi riutilizzabili. A seguito di un intervento della Comunità europea e con la riorganizzazione del sistema avvenuta nel 1997-98, si concede l’alternativa di utilizzo di imballaggi monouso, ma con l’obbligo di avviare il 100% dei rifiuti a recupero o riciclo, aderendo al Compliance scheme Verdoreca.
Gestito da Sociedade Ponto Verde (SPV), il sistema Verdoreca è destinato al recupero e riciclaggio dei contenitori di bevande provenienti dal settore della ristorazione (alberghi, ristoranti, bar).
Gli obblighi vengono assolti grazie all’adesione al sistema Verdoreca di tutti i fornitori di imballaggi, mentre i singoli punti vendita sono tenuti a iscriversi e a portare fisicamente i rifiuti di imballaggio ai punti di raccolta.
Il numero dei siti che aderiscono a Verdoreca negli ultimi anni ha avuto una crescita costante di circa il 25% all’anno.
Ricordiamo che altri Paesi che dettavano obblighi sulle quote di refillable presenti sul mercato, come Finlandia e Austria, hanno da tempo abolito tali prescrizioni.
In Portogallo non esistono sistemi obbligatori di deposito e vuoto a rendere sui contenitori one way.
A partire dal 1° maggio 2012, con il Decreto 8/2012/M la Regione autonoma di Madeira ha introdotto un eco-tassa sui contenitori per la birra e altre bevande alcoliche one-way destinate al consumo nella Regione autonoma stessa. Sono esclusi i contenitori di vini fermi.
La Giunta regionale è autorizzata a estendere il campo di applicazione della tassa ecologica agli imballaggi monouso contenenti altri prodotti.
Le entrate provenienti dalla eco-tassa spettano alla Giunta regionale.
Queste le aliquote previste per i diversi contenitori:
Euro/unità | |
Fino a 0,20 litri | 0,10 |
Tra 0,20 e 0,50 litri | 0,15 |
Tra 0,20 e 1 litro | 0,20 |
> 1 litro | 0,30 |