Il Cooperation Agreement del 2009 assegna la responsabilità a:
• Packer/Filler (utilizzatori),
• Importatori,
• Produttori e importatori degli imballaggi di servizio.
Fino al 2008 gli imballaggi di servizio erano a carico dei distributori; il 2009 è stato considerato un anno di adeguamento alle nuove regole; dal 2010 l’implementazione è completa.
Poiché non sempre i produttori conoscono la destinazione finale degli imballaggi, essi possono delegare i distributori alle dichiarazioni e al pagamento dei fee, ma rimangono i soggetti responsabili e devono aderire al Compliance scheme autorizzato (FOST-Plus).
I soggetti responsabili degli imballaggi domestici possono adempiere agli obblighi di ripresa, recupero e riciclo in modo autonomo oppure aderendo al Compliance Scheme autorizzato e trasferendo a essi tutti gli oneri.
Gli imballaggi riutilizzabili, per la durata dei loro cicli di riutilizzo, non sono assoggettati a contributo. Tuttavia i soggetti responsabili devono dichiararli al Compliance Scheme affinché, al termine del riutilizzo, sia possibile omologarli agli altri imballaggi.
I produttori che immettono sul mercato meno di 300 kg di imballaggi all'anno sono esenti da obblighi di ripresa.
I self-complier devono:
• soddisfare i target di recupero e riciclaggio;
• comunicare annualmente all’Interregional Packaging Commission le seguenti informazioni: quantità totale di imballaggi primari, secondari e terziari commercializzati, distinguendo tra imballaggi monouso e imballaggi riutilizzabili; composizione di ogni tipo di imballaggio; per ciascun materiale, la quantità totale di rifiuti di imballaggio raccolti, riciclati, inceneriti, con o senza recupero energetico, e avviati a discarica; per ciascun materiale, la quantità totale di imballaggi monouso;
• definire e comunicare ogni tre anni alla Interregional Packaging Commission un piano di prevenzione se:
- nel caso di produttori con sede in Belgio, risultano responsabili dell’immissione di almeno 100 tonnellate di imballaggi non riutilizzabili;
- nel caso di importatori, risultano responsabili di più di 300 tonnellate all’anno.
Il Cooperation Agreement assegna la responsabilità dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali alle imprese che per prime immettono nel mercato imballaggi industriali e commerciali. Esse sono tenute alla ripresa e recupero degli imballaggi in misura sufficiente alla copertura degli obiettivi prefissati. In caso di imballaggi importati, sono responsabili i detentori finali.
Le imprese possono far fronte ai propri impegni autonomamente, oppure aderire al Compliance Scheme autorizzato (VAL-I-PAC), e in questo caso sono tenuti a pagare il contributo su tutti gli imballaggi immessi (non possono, ad esempio, gestire autonomamente un materiale e aderire al Compliance Scheme per altri).
Gli imballaggi riutilizzabili non sono assoggettati a contributo.
Il Cooperation Agreement stabilisce che i detentori finali di rifiuti di imballaggi industriali e commerciali sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata e avviare i materiali a riciclo.