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Estonia

Sistemi di deposito obbligatorio e tassazioni

 

L’Estonia fa parte di quel gruppo di Paesi che, inizialmente, ha teso a facilitare l’avvio del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio attraverso l’imposizione fiscale. Ha inoltre introdotto un sistema di deposito obbligatorio su tutti i contenitori di bevande.

Nota bene: i contenitori per bevande erano già da tempo sottoposti a una tassa, che dal 2009 è stata poi applicata a tutti gli imballaggi. La nuova accisa è però applicata solo ai quantitativi non recuperati rispetto agli obiettivi imposti.

 

L’accisa sugli imballaggi

L’accisa sugli imballaggi è calcolata sul peso dell’imballaggio.

L’accisa viene pagata sulla differenza tra gli obiettivi di recupero e riciclaggio imposti dalla normativa e i risultati effettivamente raggiunti. Gli obiettivi sui quali si misurano i quantitativi di imballaggi sottoposti a tassazione sono i seguenti:

Obiettivi di recupero
 Lattine di birra e di bibite analcoliche 50% entro il 2010
 Altri contenitori soggetti a deposito 85% entro il 2012
 Altri imballaggi di bevande 60%
 Tutti gli altri imballaggi di vendita 15%

 

Soggetti obbligati e imposizione

La tassa è a carico dei Filler, Importatori e Brandholder (o del Compliance Scheme che li rappresenta). 


Nota bene: l’accisa grava (sempre per differenza tra obblighi e risultati) anche sui contenitori assoggettati al sistema di deposito cauzionale obbligatorio.

L’importo dell’accisa previsto per tipologia di materiale è indicato nella tabella seguente:

Accisa per tipologia di materiale (Euro/ton)
 Vetro e ceramica 600
 Plastica 2.500
 Metallo 2.500
 Carta, cartone e cartoni bevande 1.200
 Altri 1.200
Fonte: Perchards 2011

L’accisa viene pagata sulla differenza tra gli obiettivi di recupero e riciclaggio imposti dalla normativa e i risultati effettivamente raggiunti.

Al momento dell’introduzione dell’accisa, il 50% era destinato all’Environment Fund, e il 50% alla casse dello Stato. Oggi, a norma di legge, tutto il gettito dell’accisa va allo Stato. Ciononostante, nei primi sei mesi dell'anno fiscale 2011/2012 c’è stato un extra gettito di accise, che il Ministero delle Finanze ha destinato al miglioramento del sistema di raccolta e al controllo della corretta applicazione della norma.

 

Depositi obbligatori sui contenitori per bevande

La normativa estone ha introdotto, a partire dal 2005, un deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per bevande – sia riutilizzabili che non – in vetro, metallo e plastica, contenenti bibite analcoliche, acqua, succhi di frutta, sidro e birra. Scopo del deposito è garantire la riconsegna dei vuoti e:

• l’avvio a recupero o riciclo per i contenitori non refillable,

• la riconsegna ai Filler per i contenitori refillable.

Il deposito è aggiunto al prezzo lungo tutta la filiera, a cominciare dai Filler e Importatori e giù giù lungo la distribuzione, fino alla vendita. Viene poi rimborsata a ritroso, in tutti i passaggi.

In pratica Filler e Importatori pagano il deposito insieme al contributo per materiale al Compliance Scheme preposto, il quale rimborsa i dettaglianti rispetto ai quantitativi riconsegnati.

 

Entità del deposito (Euro/unità)

 Dal 2005 all'aprile del 2010 Da maggio 2010 a giugno 2011
Da luglio 2011
 Bottiglie di vetro refillable e non refillable
0,06
0,06
0,08
 Bottiglie di plastica refillable
0,060,060,08
 Bottiglie di plastica non-refillable  (≤0,5 litri)0,060,060,08
 Bottiglie di plastica non refillable (>0,5 litri)0,03
0.03
0,04
 Lattine0,03
0,06
0,08

Sono esentati dall’obbligo di deposito cauzionale i contenitori con capacità superiore a 3 litri o inferiore a 100 ml.

 

La gestione dei depositi obbligatori (EPP)

Nel maggio 2005 ha iniziato a operare il sistema Eesti Pandipakend (Estonian Deposit Packaging, EPP), che ha il compito di gestire sul territorio nazionale tutti i contenitori assoggettati a deposito cauzionale obbligatorio.

I commercianti devono provvedere a registrarsi gratuitamente presso EPP, che – oltre a rimborsare il deposito – versa ai commercianti un corrispettivo quale indennità di gestione, rapportato al numero di vuoti gestiti.

Dal primo gennaio 2011 le indennità di gestione sono le seguenti:


• 0,86 euro ogni 100 contenitori con restituzione gestita manualmente,


• 1,92 euro ogni 100 contenitori raccolti attraverso distributori automatici,


• 2,69 euro ogni 100 contenitori raccolti attraverso attraverso distributori automatici (Reverse Vending Machines - RVMs) con compressione dei contenitori
, se la compressione riguarda almeno il 50% dei contenitori per bevande raccolti.

I contenitori gestiti dall’EPP sono marchiati da un simbolo speciale.

Particolari regole sono riservate a Filler e Importatori che non rientrano in un sistema di deposito accreditato dal Ministero. 

>> Per maggiori informazioni, vedi Focus Sistemi di deposito. Vai al Focus.