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Estonia

Soggetti responsabili

 

Il Packaging Act stabilisce che la responsabilità della gestione dei rifiuti di imballaggio sia a carico di Filler, Importatori e Brandholder.

Spesso, nei sistemi europei, i Brandholder, come i Packer, sono ricompresi nella categoria dei Filler. I significati sono tuttavia leggermente diversi, intendendosi per Filler “colui che riempie gli imballaggi”, per Packer “colui che confeziona le merci” e per Brandholder colui “che detiene il marchio” sotto il quale sono etichettate le merci. Tutte categorie riconducibili, nel lessico del sistema italiano, agli “Utilizzatori di imballaggi”. Nel sistema estone – come in altri – il richiamo specifico intende comprendere i Brandholder tra i soggetti obbligati anche nel caso siano Distributori.

I soggetti obbligati possono delegare i propri obblighi a organizzazioni autorizzate, la cui attività è sottoposta a controllo da parte del Ministero dell’Ambiente.

 

Self complier

I Filler, gli Importatori e i Brandholder che immettono annualmente sul mercato quantitativi di imballaggi superiori a 5 tonnellate e che non aderiscono a un Compliance Scheme devono provvedere a effettuare la raccolta dei propri rifiuti di imballaggio da ogni punto vendita e devono rendere note le quantità raccolte e recuperate da ciascuno di essi.