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Estonia

Quadro normativo

 

Nel 2004 il quadro normativo esistente in materia di imballaggi è stato completamente sostituito da un nuovo provvedimento (Packaging Act), che recependo la seconda Direttiva europea, individua i soggetti obbligati nei Filler, Importatori e Brandholder.

Spesso, nei sistemi europei, i Brandholder, come i Packer, sono ricompresi nella categoria dei Filler. I significati sono tuttavia leggermente diversi, intendendosi per Filler “colui che riempie gli imballaggi”, per Packer “colui che confeziona le merci” e per Brandholder colui “che detiene il marchio” sotto il quale sono etichettate le merci. Tutte categorie riconducibili, nel lessico del sistema italiano, agli “Utilizzatori di imballaggi”. Nel sistema estone – come in altri – il richiamo specifico intende comprendere i Brandholder tra i soggetti obbligati anche nel caso siano Distributori.

 Il Packaging Act introduce (o riformula) tre strumenti fondamentali:

l’accisa sugli imballaggi, in parte già esistente, che colpisce solo la differenza tra l’obiettivo di recupero imposto e il recupero effettivamente conseguito,

l’obbligo di ripresa degli imballaggi da parte di Filler, Importatori e Brandholder. L’obbligo di ripresa si riferisce a tutti i flussi (domestici e industriali/commerciali),

un sistema di deposito cauzionale sui contenitori per bevande.

Nota bene: i tre strumenti proposti sono integrati, in quanto i soggetti responsabili sono tenuti all’uno o all’altro obbligo in modo non sovrapposto, bensì complementare.

 

Emendamenti al Packaging Act

Una prima modifica del Packaging Act è stata fatta nel 2008 (entrata in vigore nel 2009) e ha introdotto, tra l’altro:

•  alcune semplificazioni per i Filler Importatori che immettono bassi quantitativi di imballaggi,
• l’obbligo per i Compliance Schemes accreditati di pubblicare i propri risultati su un sito web,
• l’obbligo per i Compliance Schemes accreditati di spendere almeno l’1% delle proprie entrate in informazione alla cittadinanza,
• la riformulazione delle regole di applicazione delle accise (vedi la voce Depositi obbligatori e tassazioni nel menu di sinistra).

Una seconda modifica è intervenuta nel 2010 e ha disposto che: 

• le Recovery Organization non verranno approvate se è dimostrato che la loro attività principale è la gestione dei rifiuti;
• non può essere approvata una Recovery Organization il cui capitale sociale è detenuto in misura superiore al 25% da un singolo socio.
Le organizzazioni di recupero dovevano adeguarsi a queste disposizioni entro il 1° luglio del 2010, pena il mancato rinnovo dell'accreditamento. In realtà  tutte e tre le organizzazioni esistenti sono state riaccreditate.

Un altro emendamento adottato il 20 maggio 2010 impedisce ai produttori di ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa con effetto retroattivo nel momento in cui trasferiscono i loro obblighi a una organizzazione di recupero.