La responsabilità dei produttori è così ripartita secondo la legge slovena:
• i Distributori (grossisti, dettaglianti e importatori che li riforniscono) sono tenuti alla ripresa e gestione degli imballaggi di trasporto, nonché dei rifiuti di imballaggio che non concernono le raccolte comunali.
• Packer/Filler, Importatori e Distributori sono tenuti a sostenere i costi della gestione dei rifiuti, per i quantitativi di imballaggio da loro immessi sul mercato e a garantirne il riuso, recupero o riciclo.
Nota bene: La legge precisa che la presa in carico, e quindi l’obbligo, nasce a partire dai punti di raccolta comunali.
I soggetti responsabili possono scegliere se aderire a una Recovery Organisation (con funzione di Compliance Scheme autorizzato), o gestire autonomamente la raccolta, recupero e riciclo degli imballaggi da essi immessi al consumo nazionale.
Sono esentati dall’obbligo di ripresa:
• i Packer/Filler se non superano certe soglie di materiali immessi al mercato;
• i Dettaglianti, se altro soggetto della packaging chain ne assolve le obbligazioni;
• gli imballaggi riutilizzabili soggetti a deposito;
• gli imballaggi con durata media superiore a 5 anni (ad esempio i contenitori dei CD);
• gli imballaggi di servizio (punto vendita);
• gli imballaggi utilizzati per i prodotti chimici o per la protezione del legno.
I soggetti che decidono di gestire autonomamente gli imballaggi immessi sul mercato devono ottenere dal Ministero dell’Ambiente un certificato di registrazione valido per 5 anni. Per l’autorizzazione occorre sottoporre un Piano di gestione dei rifiuti che descriva le quantità di imballaggi gestiti (raccolta, riuso, recupero), i Contractor incaricati della raccolta, gli obiettivi. I Self-complier sono poi tenuti a presentare un Rapporto annuale sui risultati raggiunti. Devono inoltre informare i cittadini sulle modalità adottate per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio.
Il riuso, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio raccolti devono avvenire entro l’anno successivo a quello in cui è stata realizzata la raccolta.
Se gli imballaggi dei Self complier vengono rintracciati in raccolte finanziate da un Compliance Scheme, le imprese sono tenute all’iscrizione e al pagamento dei contributi relativi.
I Produttori di materiali e di imballaggi, i Filler e gli Importatori sono tenuti a dichiarare al Ministero dell’Ambiente, trimestralmente, le quantità di imballaggi effettivamente immesse sul mercato.
I Distributori che forniscono gli Utilizzatori finali (privati o aziende) hanno l’obbligo di ritirare gli imballaggi di trasporto, prevedendo punti di raccolta e immagazzinamento. La ripresa è obbligatoria anche per gli imballaggi commerciali e industriali quando non esistano altre specifiche modalità di raccolta.