Operativa dal 2010, la tassa si applica ai Produttori, Importatori di imballaggi o di prodotti imballati in base al tipo, la quantità, la composizione e il materiale di cui è composto l'imballaggio.
La tassa è strettamente correlata al raggiungimento o meno degli obiettivi di recupero e riciclo e si compone di due coefficienti:
• uno relativo all'obiettivo totale di recupero, denominato N e che viene moltiplicato per il quantitativo di imballaggi (in kg) mancante al raggiungimento dell'obiettivo stesso (per maggiori informazioni, vedi voce "Obiettivi" nel menu di sinistra),
• e uno relativo agli obiettivi specifici per materiale, denominato NR e che viene moltiplicato per il quantitativo di imballaggi (in kg) mancante al raggiungimento dell'obiettivo di riciclo per materiale (per maggiori informazioni, vedi voce "Obiettivi" nel menu di sinistra).
Coefficiente | Euro/kg |
N | 0,3800 |
NR vetro | 0,0950 |
NR metallo | 0,1425 |
NR carta e cartone | 0,0300 |
NR plastica | 0,3800 |
NR legno | 0,0710 |
La tassa deve essere pagata separatamente per ciascun componente dell'imballaggio che può essere rimosso manualmente o tramite operazioni meccaniche. Per i compositi, la tassa viene applicata in base al materiale predominante.
I ricavi derivanti dalla tassa vengono inglobati nel bilancio dello Stato e utilizzati per migliorare la gestione dei rifiuti a livello nazionale.
Sono esentati dal pagamento della tassa i soggetti che aderiscono ad una organizzazione di recupero approvata o hanno l’autorizzazione ad agire come self complier, se raggiungono gli obiettivi.
Sono esentati anche:
• i soggetti che immettono sul mercato un quantitativo di imballaggi inferiore o uguale a 1000 kg;
• gli imballaggi durevoli;
• gli imballaggi soggetti a deposito;
• gli imballaggi o prodotti imballati destinati all'esportazione;
• gli imballaggi o prodotti imballati importati per scopi non commerciali o acquistati dai consumatori privati per uso proprio;
• gli imballaggi o prodotti imballati importati in zone franche per la conservazione;
• gli materiali di imballaggio destinati ad una ulteriore produzione di imballaggi.
In Serbia vige un sistema di deposito sui contenitori riutilizzabili (per lo più bottiglie di birra in vetro) a carattere volontario.
La legge ha autorizzato il Governo a prevedere un sistema di deposito sugli imballaggi monouso, ma solo nel caso in cui venisse dimostrato che esso sia necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.
Un sistema obbligatorio vige, invece, per gli imballaggi riutilizzabili utilizzati per le sostanze chimiche. Il deposito non può essere inferiore al 10% o superiore al 30% del prezzo di vendita delle sostanze chimiche contenute nella confezione. Le sostanze ai cui contenitori si applica l'obbligo di deposito sono elencati nel regolamento 110-00-229 del 17 dicembre 2010.
>> Vai al Regolamento (in inglese)
Nel 2015, il Governo serbo ha introdotto una "pollution tax" sui sacchetti di plastica. I produttori e gli importatori di sacchetti di plastica che immetto sul mercato serbo sacchetti di plastica devono pagare:
• 1.296 dinari serbi (RSD, equivalenti a 10,46 euro) per ogni tonnellata di sacchetti ini plastica contenenti additivi che agevolano la bio-degradazione o la oxo-degradazione,
• e 25.914 RSD (209,05 euro) per ogni tonnellata di sacchetti di plastica privi degli additivi che agevolano la bio-degradazione o la oxo-degradazione.