La Law on Packaging and Packaging Waste del 2009 pone la responsabilità della gestione dei rifiuti di imballaggio (sia industriali/commerciali che domestici) in capo ai Packer/fillers, ai Produttori di imballaggi e agli Importatori di imballaggi. Essi devono garantire la raccolta e il riciclo dei rifiuti di imballaggio provenienti sia da nuclei domestici che dalle imprese end user.
Per adempiere ai propri obblighi, i soggetti responsabili possono scegliere se aderire a un Compliance scheme autorizzato, optare per la self-compliance o pagare la tassa sulla gestione dei rifiuti.
Anche i soggetti che importano o acquistano materie prime per la produzione di imballaggi per uso proprio devono garantire che il loro rifiuti di imballaggio saranno riutilizzati, recuperati o smaltiti correttamente, o attraverso la self-compliance o aderendo a un Compliance scheme.
I soggetti obbligati che optano per la self-compliance devono essere autorizzati dal Ministero dell'Ambiente. Le domande di autorizzazione devono includere un piano di gestione dei rifiuti di imballaggio, valido per cinque anni e che descriva:
• i tipi di imballaggio da trattare, i metodi utilizzati per la raccolta, lo stoccaggio e la selezione,
• il peso degli imballaggi da raccogliere e le quantità da riciclare,
• e i tassi di riciclo specifici per materiale.
Naturalmente, anche i Compliance scheme devono essere autorizzati dal Ministero dell'Ambiente per operare come organizzazioni di recupero (per maggiori informazioni, vedi menu di sinistra).
Non sono soggetti ad obbligo:
• gli imballaggi durevoli, come definiti dal Regolamento 110-00-98/2009 e cioè come quel tipo di imballaggio che è destinato a proteggere il contenuto durante tutto il suo ciclo di vita (con una vita media di almeno cinque anni) e che viene gettato via insieme al prodotto stesso (esempi: scatole per matite, custodie per CD, per macchine fotografiche, gioielli, scatole per giochi da tavolo, cassette degli attrezzi, ecc.);
• gli imballaggi riutilizzabili, quando siano gestiti attraverso un sistema di deposito e quando i componenti non riutilizzabili, come adesivi e etichette, non compongono più del 5% del peso dell'imballaggio;
• i soggetti che immettono sul mercato un quantitativo annuo di imballaggi uguale o inferiore a 1000 kg.
Attenzione: l'esezione per i soggetti che immettono sul mercato un quantitativo annuo di imballaggi uguale o inferiore a 1000 kg non si applicata ai soggetti che immettono sul mercato imballaggi per prodotti chimici o fitosanitari.
I Grossisti e/o Rivenditori sono esentati dall'obbligo di ritiro solo se:
• il fornitore precedente attesta con una dichiarazione di essersi già assunto la responsabilità della gestione dei rifiuti degli imballaggi venduti, in conformità con quanto disposto dalla legge serba (tale dichiarazione deve essere esposta in fattura);
• l'imballaggio è contrassegnato con un simbolo per indicare che essa è coperta da un sistema di gestione europeo dei rifiuti;
• oppure ancora il peso degli imballaggi utilizzati non supera una cifra de minimis stabilita dalla norma.