Dal 2011 è in vigore una tassa sugli imballaggi, il cui scopo è di ridurre il free riding. Nel 2015 è stato proposto un emendamento per passare il controllo del pagamento della tassa all’Ente governativo più organizzato nell’individuare gli evasori.
Sono esentati dalla tassa i soggetti responsabili che – come self complier o come associati di una Organizzazione di Recupero riconosciuta – raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla legge. In caso di non raggiungimento, l’Organizzazione o il self complier pagano solo sulla differenza non raggiunta.
Euro/tonnellata | |
Vetro | 0,076 |
Plastica | 0,339 |
Carta e cartone | 0,105 |
Compositi per bevande | 0,373 |
Compositi per altri prodotti | 0,509 |
Lattine | 0,144 |
Metalli | 0,105 |
Altro | 0,068 |
Sacchetti di plastica | 0,017 |
I soggetti responsabili sono obbligati a comunicare, con cadenza mensile, i quantitativi immessi sul mercato. Se l'Organizzazione di Recupero cui aderiscono (o loro stessi se self complier) non ottemperano all'obbligo, pagano un ammenda equivalente al doppio del valore della tassa.
La Law and Waste Management del 2004 ha delegato il Governo ad introdurre un deposito obbligatorio su alcuni tipi di imballaggi, al fine di favorire il loro recupero e riciclo o riutilizzo. Tuttavia, ad oggi (febbraio 2016) il Governo non ha ancora emanato nessun regolamento che indichi l'elenco degli imballaggi interessati dal deposito obbligatorio.
La Law on Packaging and Packaging Waste, adottata cinque anni dopo, torna sulla questione del deposito ma si limita a definirne uno di tipo volontario: i soggetti interessati possono caricare un deposito sui contenitori per bevande refillable. Il deposito non deve superare il 30% del prezzo di vendita. La volontà di adottare un sistema cauzionale deve essere notificato alle autorità almeno 6 mesi prima di introdurlo.