La responsabilità della gestione dei rifiuti di imballaggio è in capo ai Packer/fillers, agli Importatori di prodotti imballati, ai Produttori e agli Importatori di imballaggi. Essi devono garantire la raccolta e il riciclo/riuso dei rifiuti di imballaggio provenienti sia da nuclei domestici che dalle imprese commerciali e industriali.
Per adempiere ai propri obblighi, i soggetti responsabili possono scegliere se aderire a un'Organizzazione di Recupero autorizzata o optare per la self-compliance, che deve anch'essa essere autorizzata.
I soggetti obbligati sono tenuti al pagamento di una tassa sugli imballaggi, da cui sono esentati solo se hanno un contratto con una Organizzazione di Recupero autorizzata (o hanno una self compliance approvata) e raggiungono gli obiettivi; in caso di non raggiungimento pagano la tassa sul delta non raggiunto.
Un altro obbligo in capo ai soggetti responsabili è la comunicazione, con cadenza mensile, al Ministero dell'Ambiente dei quantitativi immessi sul mercato. Il regolamento del 17 marzo 2010 (modificato nel dicembre 2011), stabilisce le modalità di comunicazione sia per le Organizzazioni di Recupero che per i self-complier.
I soggetti che immettono sul mercato:
• meno di 800 kg di imballaggi in vetro,
• meno di 300 kg di imballaggi in carta e cartone o materiali compositi a base di fibre,
• meno di 100 kg di materie plastiche, metallo, legno o altro materiale da imballaggio
sono esenti dall'obbligo di recupero e riciclo.
Tali soggetti devono, in ogni caso, adempiere all'obbligo di comunicazione al Ministero dei quantitativi immessi sul mercato.
Sono esenti dall'obbligo anche i soggetti che immettono sul mercato i cosiddetti imballaggi durevoli (long-life packaging). I tipi di imballaggio che rientrano in tale definizione saranno elencati in un futuro regolamento.
Non sono soggetti a recupero e riciclo le chiusure e le etichette, a condizione che insieme non costituiscano più del 5% del peso dell'imballaggio.