L’ OCSE definisce la responsabilità estesa del produttore (EPR) come “un approccio della politica ambientale in cui la responsabilità del produttore di un prodotto si estende alla fase post-consumo del ciclo di vita di un prodotto”.
Sempre secondo l’OCSE, una politica EPR è caratterizzata da:
1) uno spostamento di responsabilità (fisica e/o economica; parziale o totale) a monte verso il produttore e lontano dalle Municipalità;
2) l'erogazione di incentivi ai produttori perché tengano conto delle considerazioni ambientali nella progettazione dei loro prodotti.
Mentre altri strumenti politici tendono a mirare ad un singolo punto della catena, l’EPR cerca di integrare i segnali relativi alle caratteristiche ambientali dei prodotti e dei processi produttivi lungo tutta la catena del prodotto.
Sempre da fonte OCSE: “per realizzare questi obiettivi, i responsabili politici hanno a disposizione una gamma di strumenti politici a portata di mano attraverso i quali incoraggiare o richiedere ai produttori di assumersi la responsabilità finanziaria e organizzativa per i loro prodotti in tutto il loro ciclo di vita. In questo senso, EPR può essere descritto come un quadro o una combinazione di strumenti, piuttosto che come una singola politica.
Nell’Issue Paper del Global Forum on Environment (giugno 2014), l’EPR è descritta come "una sempre più riconosciuta ... efficiente politica di gestione dei rifiuti per contribuire a migliorare il riciclo e ridurre lo smaltimento di prodotti e materiali. La caratteristica di base di EPR è che i produttori si assumono la responsabilità della gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti immessi sul mercato”.
Secondo le parole dell’Ue, la direttiva Packaging 1994 “stabiliva i rudimenti dell’EPR, il cui principio richiede ai produttori di intervenire nella mitigazione degli impatti post consumo”.
Durante la preparazione della direttiva 2004, sempre secondo la relazione della Commissione, “molti paesi hanno richiesto di rendere obbligatoria ai produttori- distributori la copertura dei costi di raccolta, riuso e riciclo. Ma invano”.
La definizione stessa di EPR e la sua obbligatorietà non sono definite nelle direttive vigenti. Vedi le "Premesse normative" nella pagina introduttiva al Focus. >> Vai alla pagina