All'avvio del sistema, i Comuni erano genericamente considerati responsabili della gestione dei rifiuti di imballaggio di provenienza domestica e tenuti a provvedere alla raccolta differenziata, ottenendo in cambio il delta-costo delle raccolte.
Benché legalmente responsabili, le Autorità Locali hanno mostrato un modesto coinvolgimento nelle raccolte differenziate (nel 2009 solo il 12% della popolazione vi aveva accesso). È andato configurandosi un problema rilevante, poiché il settore industriale si è trovato a fronteggiare obiettivi di recupero e riciclo sempre crescenti, con limitate prospettive di accesso ai flussi domestici.
Per ovviare a questo problema, la Legge 211/2011 di recepimento della Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/Ce), ha previsto che i Comuni, a partire dal 2012, attivino obbligatoriamente la raccolta differenziata di carta, metallo, vetro e plastica.
Le Autorità locali possono condurre le attività di raccolta e avvio a recupero autonomamente ovvero procedere all’affidamento a società di gestione dei rifiuti.
Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 249/2015, i Compliance scheme dovranno stipulare contratti o altre forme di cooperazione con i Comuni per garantire il recupero di tutti i rifiuti di imballaggio domestici provenienti dalla raccolta differenziata.
Per converso, i comuni (o gruppi di comuni) avranno un corrispondente obbligo giuridico di stipula di contratti o altre forme di collaborazione con i Compliance scheme.