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Romania

Soggetti responsabili

 

Il sistema rumeno pone l’onere della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sui seguenti soggetti:

• Operatori economici che immettono sul mercato rumeno merci imballate: hanno la responsabilità degli imballaggi primari, secondari e terziari che utilizzano per le loro  merci;

• Operatori economici che confezionano merci imballate: hanno la responsabilità degli imballaggi secondari e terziari che immettono sul mercato;

• Distributori: hanno la responsabilità per gli imballaggi di servizio che immettono sul mercato.

L'Ordinanza 1032 del 10 marzo 2011 (modificante la 578/2006), ha chiarito che:
- la merce imballata di importazione è considerata come immessa sul mercato rumeno al momento della firma dei documenti doganali;
- gli imballaggi importati per uso proprio sono soggetti ad obbligo e conteggiati come imballaggi immessi sul mercato nazionale;
- l'obbligo di riciclo e recupero è a carico dei distributori quando sono Brandholder, cioè vendono merce imballata col proprio marchio. 

I soggetti obbligati sono tenuti a garantire il riciclo o recupero degli imballaggi immessi sul mercato secondo gli obiettivi nazionali.  Possono adempiere ai propri obblighi come self complier o delegandoli ad una organizzazione di recupero, che assume il ruolo di Compliance scheme. Sulla quota di mancato raggiungimento degli obiettivi è imposta una tassa.

Nota bene: i rifiuti di imballaggio esportati in paesi non appartenenti alla comunità Europea possono essere considerati ai fini del calcolo delle quantità recuperate e riciclate solo se può essere dimostrato che le operazioni di recupero e riciclo avvengono in condizioni che non violino la legislazione UE.

Gli obblighi per le organizzazioni di recupero

L'Ordinanza 2742/3190/305 del 21 novembre 2011 (che che abroga e sostituisce l'Ordinanza 1229/2005) ha stabilito i criteri per l'autorizzazione delle organizzazioni di recupero e riciclo. 

Un'organizzazione che richiede l'autorizzazione deve soddisfare i seguenti criteri:
• assumere la forma di società per azioni i cui azionisti sono solo i soggetti responsabili del recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio;
• disporre di un capitale sociale di almeno 87.500 euro;
• offrire parità di condizioni a tutti i soggetti aderenti;
• limitare il proprio raggio d'azione alle attività necessarie ad adempiere agli obblighi;
• essere in grado di operare a livello nazionale e di raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma;
• sostenere, per conto dei soggetti obbligati aderenti, tutti i costi derivanti dalla raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio domestici prodotti dai nuclei familiari;
• segnalare alle autorità preposte le quantità di imballaggi primari gestiti, raccolti e avviati a ricilo e recupero;
• dimostrare che gli accordi stipulati con le Autorità locali assicurino la raccolta di almeno 40 kg pro capite di rifiuti da imballaggio primari /anno;
• destinare almeno 1,30 euro /anno /tonnellata di imballaggi primari rappresentati, nello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi.
• destinare 0,88 euro /anno /tonnellata a programmi di informazione e sensibilizzazione sulle raccolte differenziate e di riciclo;
• informare gli utenti finali sull'ubicazione dei centri di raccolta e di riciclaggio.

Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo di 5 anni, ma sono soggette a riconferma annuale.

Tutte le organizzazioni di recupero autorizzate sono obbligate a stipulare contratti con le Autorità locali per garantire la raccolta dei rifiuti di imballaggi domestici: almeno il 20% di imballaggio primario raccolto da ogni organizzazione deve provenire dai rifiuti domestici. L'Ordinanza 794 del 6 febbraio 2012 ha stabilito le procedure con cui le organizzazioni di recupero devono comunicare al Ministero dell'Ambiente i quantitativi di rifiuto di imballaggio di cui sono responsabili.

Legge n. 249/2015 ha stabilito che, entro 120 dalla sua entrata in vigore (2 novembre 2015), il Ministero dell'Ambiente dovrà emanare una norma per definire le nuove procedure per le autorizzazioni.

Altre responsabilità definite dalla legge:

• per contrastare il fenomeno del free riding, la Decisione 274/2011 ha stabilito che tutti i distributori con superficie di vendita superiore a 1000 m2, nonché i self compliers devono assicurarsi che i loro fornitori di imballaggi siano registrati presso l'Environment Fund Administration.

• i Comuni devono garantire le infrastrutture necessarie alle raccolte differenziate. La Legge 211/2011, di recepimento della Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/Ce), ha stabilito che i Comuni, a partire dal 2012, attivino la raccolta differenziata di carta, metallo, vetro e plastica.

• le istituzioni pubbliche devono conferire i rifiuti di imballaggio che producono ai centri di raccolta municipali, o ad aziende che effettuano le raccolte;

• le aziende utilizzatori finali devono provvedere alle raccolte e avvio a recupero e riciclo direttamente o attraverso aziende che effettuano le raccolte.