Il sistema rumeno pone l’onere della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sui seguenti soggetti:
• Operatori economici che immettono sul mercato rumeno merci imballate: hanno la responsabilità degli imballaggi primari, secondari e terziari che utilizzano per le loro merci;
• Operatori economici che confezionano merci imballate: hanno la responsabilità degli imballaggi secondari e terziari che immettono sul mercato;
• Distributori: hanno la responsabilità per gli imballaggi di servizio che immettono sul mercato.
L'Ordinanza 1032 del 10 marzo 2011 (modificante la 578/2006), ha chiarito che:
- la merce imballata di importazione è considerata come immessa sul mercato rumeno al momento della firma dei documenti doganali;
- gli imballaggi importati per uso proprio sono soggetti ad obbligo e conteggiati come imballaggi immessi sul mercato nazionale;
- l'obbligo di riciclo e recupero è a carico dei distributori quando sono Brandholder, cioè vendono merce imballata col proprio marchio.
I soggetti obbligati sono tenuti a garantire il riciclo o recupero degli imballaggi immessi sul mercato secondo gli obiettivi nazionali. Possono adempiere ai propri obblighi come self complier o delegandoli ad una organizzazione di recupero, che assume il ruolo di Compliance scheme. Sulla quota di mancato raggiungimento degli obiettivi è imposta una tassa.
Nota bene: i rifiuti di imballaggio esportati in paesi non appartenenti alla comunità Europea possono essere considerati ai fini del calcolo delle quantità recuperate e riciclate solo se può essere dimostrato che le operazioni di recupero e riciclo avvengono in condizioni che non violino la legislazione UE.
L'Ordinanza 2742/3190/305 del 21 novembre 2011 (che che abroga e sostituisce l'Ordinanza 1229/2005) ha stabilito i criteri per l'autorizzazione delle organizzazioni di recupero e riciclo.
Un'organizzazione che richiede l'autorizzazione deve soddisfare i seguenti criteri:
• assumere la forma di società per azioni i cui azionisti sono solo i soggetti responsabili del recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio;
• disporre di un capitale sociale di almeno 87.500 euro;
• offrire parità di condizioni a tutti i soggetti aderenti;
• limitare il proprio raggio d'azione alle attività necessarie ad adempiere agli obblighi;
• essere in grado di operare a livello nazionale e di raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma;
• sostenere, per conto dei soggetti obbligati aderenti, tutti i costi derivanti dalla raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio domestici prodotti dai nuclei familiari;
• segnalare alle autorità preposte le quantità di imballaggi primari gestiti, raccolti e avviati a ricilo e recupero;
• dimostrare che gli accordi stipulati con le Autorità locali assicurino la raccolta di almeno 40 kg pro capite di rifiuti da imballaggio primari /anno;
• destinare almeno 1,30 euro /anno /tonnellata di imballaggi primari rappresentati, nello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi.
• destinare 0,88 euro /anno /tonnellata a programmi di informazione e sensibilizzazione sulle raccolte differenziate e di riciclo;
• informare gli utenti finali sull'ubicazione dei centri di raccolta e di riciclaggio.
Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo di 5 anni, ma sono soggette a riconferma annuale.
Tutte le organizzazioni di recupero autorizzate sono obbligate a stipulare contratti con le Autorità locali per garantire la raccolta dei rifiuti di imballaggi domestici: almeno il 20% di imballaggio primario raccolto da ogni organizzazione deve provenire dai rifiuti domestici. L'Ordinanza 794 del 6 febbraio 2012 ha stabilito le procedure con cui le organizzazioni di recupero devono comunicare al Ministero dell'Ambiente i quantitativi di rifiuto di imballaggio di cui sono responsabili.
Legge n. 249/2015 ha stabilito che, entro 120 dalla sua entrata in vigore (2 novembre 2015), il Ministero dell'Ambiente dovrà emanare una norma per definire le nuove procedure per le autorizzazioni.
• per contrastare il fenomeno del free riding, la Decisione 274/2011 ha stabilito che tutti i distributori con superficie di vendita superiore a 1000 m2, nonché i self compliers devono assicurarsi che i loro fornitori di imballaggi siano registrati presso l'Environment Fund Administration.
• i Comuni devono garantire le infrastrutture necessarie alle raccolte differenziate. La Legge 211/2011, di recepimento della Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/Ce), ha stabilito che i Comuni, a partire dal 2012, attivino la raccolta differenziata di carta, metallo, vetro e plastica.
• le istituzioni pubbliche devono conferire i rifiuti di imballaggio che producono ai centri di raccolta municipali, o ad aziende che effettuano le raccolte;
• le aziende utilizzatori finali devono provvedere alle raccolte e avvio a recupero e riciclo direttamente o attraverso aziende che effettuano le raccolte.