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Bulgaria

Sistemi di deposito obbligatorio e tassazioni

 

Come altri paesi di recente accesso, anche la Bulgaria ha scelto inizialmente di ricorrere a tasse di prodotto per affrontare la fase di strutturazione del sistema. 
Il National Environment Protection Fund (un Ente statale) è stato preposto a raccogliere le numerose tasse di prodotto (su pneumatici, veicoli, batterie e – dal 2004 – sugli imballaggi) e a finanziare i diversi progetti e le infrastrutture di recupero.
La tassa sui materiali di imballaggio è stata introdotta dal Decreto n. 41 del 26/2/2004 di attuazione dell’Ordinanza sugli Imballaggi e sui Rifiuti di Imballaggio.
La logica della tassazione è sempre stata quella di facilitare il passaggio da una fiscalità statale alla contribuzione in un Compliance scheme. Fin dall’inizio, infatti, sono stati stabiliti valori crescenti della tassazione per il periodo 2004-11: un evidente segno che nel frattempo tutti i soggetti obbligati sarebbero stati invogliati ad associarsi ad una organizzazione che proponeva fee per materiale assai più convenienti (vedi Compliance scheme nel menu di sinistra).  

Nel giugno 2011 è entrato in vigore un emendamento all’ordinanza sugli imballaggi, che modifica i livelli della tassazione a partire dal 2008.

La retroattività di questo provvedimento – seppure inconsueta - si spiega con la necessità di perseguire i free-rider: i soggetti obbligati che non risultano aver pagato la tassa negli anni passati e non risultano associati a un Compliance scheme nel periodo di vigenza delle leggi sugli imballaggi, sono tenuti a pagare gli arretrati della tassazione in misura maggiore a quella inizialmente stabilita. 

 

Tassa di prodotto stabilita all’Allegato 3 del Decreto 8 aprile 2011 
 Euro/Tonn.
 20082009 2010
2011-2014
 Plastica8909901.080
1.190
 Carta, cartone e cartone ondulato
260280
310
340
 Acciaio5060
60
70
 Alluminio230260
280
310
 Vetro8090
90
100
 Compositi660730
800
880
 Legno150170
180
200
 Tessili310
340
370
410
 Ceramica, porcellana e altri materiali
310340
370
410

 

Soggetti obbligati

La tassa è a carico dei Filler e importatori, per la quota di imballaggi da essi immessi sul mercato, nei seguenti casi:

Self-complier che decidono di  versare la tassa anziché iscriversi ad un Compliance Scheme (si tratta di circa il 12% delle aziende bulgare che immettono imballaggi sul mercato). Pagano su base mensile, per gli imballaggi immessi o importati.

• Associati ad un Compliance Scheme che non raggiunge gli obiettivi (o i cui rendiconti non vengono accettati come validi dal ministero competente). Pagano entro due settimane dal ricevimento della richiesta del Ministero dell’Ambiente.

 

La tassa sui sacchetti di plastica

Con l'articolo 1bis della nuova norma in vigore dal 10 gennaio del 2011 (SG. 29/2011), il governo bulgaro ha imposto una tassa sui sacchetti di plastica il cui spessore è inferiore a 15 micron.

L'importo della tassa è pari a:

• 0,08 euro per unità nel 2011

• 0,18 euro per unità nel 2012

• 0,23 euro per unità nel 2013

• 0,28 euro per unità nel 2014

La tassa va pagata dai produttori, gli importatori e tutti i soggetti che immettono i sacchetti nel mercato bulgaro.

Sono esentati i sacchetti:

• in plastica senza manici, utilizzati per il confezionamento primario delle merci che vengono consegnate direttamente ai clienti nel punto vendita,
• di spessore superiore a 25 micron,
• la cui dimensione minima è di 390 mm o di 490 mm quando è aperta,
• riutilizzabili (sul sacchetto deve essere riportata la dicitura "sacchetto riutilizzabile" e i riferimenti del soggetto che lo immette sul mercato),
• biodegradabili (sul sacchetto deve essere riportata la dicitura "questo sacchetto è biodegradabile, i riferimenti del soggetto che li immetteno sul mercato, la data di produzione e devono essere conformi alla norma europea EN 13432).

Pur non escludendo aumenti, il Piano sulla gestione dei rifiuti 2014-2020 non ha stabilito i valori per il 2015. Si attende una norma ministeriale.

 

Sistemi di deposito e Riuso

La normativa bulgara, con l’Ordinance on Packaging and Packaging Waste, stabilisce che le imprese possono organizzare sistemi di deposito ovvero altri sistemi per il riuso degli imballaggi, anche congiuntamente con altri produttori o distributori, apponendo il contrassegno “per riuso”. Le tipologie di imballaggio cui applicare il deposito e le relative tariffe vengono determinate dagli operatori economici, mentre lo stato e le Autorità Locali si impegnano a fornire assistenza con la pubblicazioni di studi sull’efficienza economica, sulla convenienza e sull’impatto ambientale del deposito o degli altri sistemi di riuso per particolari tipi di imballaggio e per gli imballaggi biodegradabili.