Come altri paesi di recente accesso, anche la Bulgaria ha avuto un difficile passaggio da una situazione caratterizzata da generale arretratezza nella gestione dei rifiuti a sistema in grado di soddisfare i requisiti imposti dall’Europa. Il paese ha scelto di ricorrere a tasse di prodotto per affrontare tale trasformazione. Il National Environment Protection Fund è l’agenzia che raccoglie le numerose tasse di prodotto (su pneumatici, veicoli, batterie e – dal 2004 – sugli imballaggi) e finanzia i diversi progetti nonché le infrastrutture di recupero.
Il provvedimento che ha stabilito la tassa, come primo passo verso la costruzione del sistema di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggi è la Waste Management Law del 2003. Nel recepire le direttive CE 75/442 e 91/689, rispettivamente sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi, essa ha attribuito a Filler e Importatori la responsabilità delle raccolte differenziate e del raggiungimento degli obiettivi.
La legge ha posto la tassa a carico di Filler e Importatori che non partecipano ad un Compliance scheme, nonché ai Compliance scheme che per tre anni consecutivi non raggiungono gli obiettivi. Gli importi della tassazione sono molto più elevati dei fee sui materiali, e questo costituisce il principale stimolo al rafforzamento dei sistemi di gestione indipendenti dei produttori.
Il 26 febbraio 2004 sono entrati in vigore i due provvedimenti specifici sugli imballaggi: la Ordinance on Packaging and Packaging Waste e il decreto applicativo della medesima (Decree on adoption of an Ordinance on Packaging and packaging Waste), che fissa i valori della tassa sugli imballaggi.
L’Ordinance on Packaging and Packaging Waste è stata riformulata totalmente nel 2012, contemporaneamente alle modifiche apportate alla legge sui rifiuti. Stabilisce più rigide regole per l’autorizzazione dei Compliance Scheme.
E’ vigente tuttora il decreto che fissa la tassa sugli imballaggi, che viene applicata ai Compliance scheme che non raggiungono gli obiettivi.
Il quadro normativo stabilisce che:
- la raccolta differenziata degli imballaggi non debba interferire con la raccolta dei rifiuti domestici a carico delle Autorità locali e che quindi sia a carico dei Produttori in modalità duale. Le Autorità locali intervengono comunque nelle raccolte differenziate, definendo i sistemi di raccolta all’interno del proprio territorio. L’Ordinance stabilisce che per le raccolte differenziate, le Autorità locali vengano rimborsate del delta-costo;
- le raccolte differenziate, i trattamenti e gli avvii a riciclo siano a carico del singolo operatore o di una organizzazione autorizzata che ne assume le responsabilità. E’ fatto divieto di utilizzare entrambi i metodi contemporaneamente, ed è anche vietato associarsi a più di un compliance scheme (la self compliance è scoraggiata, ed è ormai residuale).
Le modifiche dell’Ordinance del 2012 pongono precise condizioni per la gestione degli imballaggi industriali/commerciali: essi devono essere raccolti separatamente e affidati ad un gestore privato (con stesura di un contratto) o a un Compliance Scheme.
L’ordinanza specifica che nessun imballaggio suscettibile di riciclo o recupero energetico possa essere mandato in discarica. Purtroppo il Paese non ha inceneritori e utilizza ancora largamente discariche illegali.
Nel febbraio del 2016, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una proposta di modifica dell'Ordinance on procedure and amount of the Product Fee.
Se approvato, l'emendamento attuerà la direttiva 2015/720 (CE), sulla riduzione del consumo di sacchetti di plastica sottili e adotterà strumenti per garantire che entro il 31 dicembre 2018 le borse di plastica con spessore inferiore a 25 micron non dovranno più essere distribuite gratuitamente. Faranno eccezione di sacchetti con spessore inferiore a 15 micron e senza maniglie, utilizzate per confezionare prodotti venduti nel punto vendita.