La responsabilità della gestione dei rifiuti di imballaggio è posta in capo ai Filler/Packer/Brandholder (Utilizzatori di imballaggi) e degli Importatori.
Fino al 31 dicembre 2012 questi i soggetti hanno avuto tre opzioni per l’adempimento dei propri obblighi:
• adempiere autonomamente ai propri obblighi attraverso:
- il versamento della Product fee sugli imballaggi primari immessi,
- accordi con operatori privati per gli imballaggi secondari/terziari, con il rilascio dei corrispondenti Certificati di riciclo,
- dimostrazione di avere recuperato/riciclato le quantità previste, eventualmente acquistando ulteriori Certificati di riciclo;
• associarsi ad una organizzazione collettiva di recupero/riciclo (Recovery Organisation) con funzioni di Compliance Scheme, in grado di contrattare l’acquisto dei Certificati di riciclo a nome dei propri associati.
Questi obblighi si applicano anche ai produttori con sede all'estero e che vendono ai consumatori lituani, per esempio, attraverso internet o per corrispondenza.
Un emendamento alla Packaging and Packaging Waste Law del 10 gennaio 2012 ha abolito il sistema dei Certificati. Dal 1° gennaio 2013, per quanto riguarda gll imballaggi secondari e terziari, i self complier sono tenuti a registrarsi presso il Ministero dell'Ambiente e a dimostrare di avere recuperato/riciclato le quantità necessarie attraverso la compilazione e l'invio di appositi Registri, secondo una procedura stabilita, al Ministero dell'Ambiente;
I soggetti che immettono sul mercato meno di 500 kg di imballaggi l'anno sono esonerati dagli obblighi.