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Slovacchia

Soggetti responsabili

 

Il Waste Act 79/2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, ha introdotto la responsabilità estesa del produttore (EPR) in forma obbligatoria e ha posto l’onere della gestione dei rifiuti di imballaggio sui Packer/filler, i Brandholder, i distributori e gli importatori.
La responsabilità del produttore vale anche per prodotti non imballaggio che diventano rifiuti nell'ambito domestico e che possono essere oggetto di raccolta differenziata (articoli in plastica, carta igienica e sanitaria, carta per sigarette, carta copiativa, filtri in carta, carta catramata, vetro delle finestre).

I soggetti responsabili sono tenuti alla gestione dei propri rifiuti di imballaggio secondo gli obiettivi di recupero e riciclo imposti dalla legge.
I soggetti responsabili possono far fronte ai propri obblighi individualmente (self-compliance) o attraverso un Compliance scheme autorizzato.
I soggetti obbligati che optano per la self-compliance devono fare richiesta al Ministero dell'Ambiente per essere inseriti nel Registro dei soggetti obbligati e ottenere l'autorizzazione per il rispetto individuale entro sei mesi dalla data di iscrizione al Registro.

I produttori di "prodotti non-packaging" possono adempiere ai loro obblighi solo aderendo ad un Compliance scheme.

 

L'abolizione del Recycling Fund

Il Waste Act 79/2015 ha previsto l'abolizione del Recycling Fund entro il 31 dicembre 2016. Finchè non sarà abolito, i soggetti responsabili possono scegliere di non aderire a un Compliance scheme e di assolvere agli obblighi versando al Recycling Fund la tassa di prodotto, assai più onerosa dei rispettivi fee di materiale (vedi la voce "Depositi obbligatori e tassazioni" nel menu di sinistra).

Attenzione: ai fini della responsabilità del produttore, chi decide di assolvere agli obblighi versando la tassa al Recycling Fund, non si applica la definizione di soggetto obbligato presente nel Waste Act 79/2015, ma quella previgente: i soggetti responsabili sono tutti gli attori della filiera, dai produttori di imballaggio fino ai Distributori, compresi i produttori e gli importatori di imballaggi vuoti.

 

Esenzioni

Sono esentati dagli obblighi:

• i soggetti in grado di dimostrare che utilizzano imballaggi per la propria attività commerciale, che li utilizzano per tutta la loro vita utile e che si prendono carico del loro fine vita. Essi hanno, però, l'obbligo di iscriversi al Register of Producers of Specified Products.

• i consumatori privati ​​che importano prodotti confezionati per uso proprio,

• i produttori/importatori di contenitori vuoti destinati ai packer/filler o alla vendita al pubblico attraverso reti di distributori (questa esenzione non si applica ai soggetti obbligati che decidono di assolvere ai loro obblighi aderendo al Recycling Fund, finchè sarà operativo. Vedi più sopra in questa pagina).

Il Packaging Act 119/2010 prevedeva l'esenzione anche per i soggetti che immettono annualmente sul mercato meno di 200 kg di imballaggi. Questa esenzione non è contemplata nel Waste Act 79/2015. Si può, quindi, supporre che anche tali soggetti siano ora soggetti all'obbligo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio.