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Portogallo

Sistemi di deposito obbligatorio e tassazioni

 

Imballaggi riutilizzabili

La normativa portoghese prevede che i soggetti obbligati debbano adempiere ai loro obblighi creando un sistema di deposito obbligatorio per i propri imballaggi riutilizzabili. Il deposito viene imposto ad ogni passaggio della catena di fornitura, senza possibilità di ricarico, e il suo importo va riportato su ogni imballaggio (o comunque accanto al prezzo).

Il Decreto n. 29-B/98 (di attuazione della Legge n. 366-A/1997) stabilisce quote di presenza sul mercato per i contenitori di bevande refillable destinate all’uso domestico. In pratica ogni produttore deve pianificare la propria produzione (o accordarsi con altri) affinché siano presenti sul mercato le seguenti quote di refllable: birra 80%, soft drink 30%, acque 10% e vino da tavola 65%.

La legge obbliga la tracciabilità dei refillable, con documentazione diretta al Ministero per l’ambiente. 

Sistema di deposito per tutti gli imballaggi riutilizzabili

Il decreto stabilisce, inoltre, che tutti gli imballaggi riutilizzabili (e non solo i contenitori per bevande) debbano essere soggetti a un sistema di deposito. Il valore del deposito deve essere caricato dal commerciante/rivenditore, che lo restituisce al momento della riconsegna del vuoto.

Obblighi per il settore Horeca

Originariamente, il comma 3 dell’articolo 5 del Decreto n. 313/96 (ora abrogato) stabiliva che le bevande – soft drink, birra e acqua – destinate a essere consumate in ristoranti, bar, alberghi e altri luoghi pubblici (settore HORECA), dovessero obbligatoriamente essere confezionati in imballaggi riutilizzabili. A seguito di un intervento della Comunità europea e con la riorganizzazione del sistema avvenuta nel 1997-98, il concede l’alternativa di utilizzo di imballaggi monouso, ma con l’obbligo di avviare il 100% dei rifiuti a recupero o riciclo.

L'eco-tassa della Regione autonoma di Madeira

A partire dal 1° maggio 2012, la Regione autonoma di Madeira ha introdotto un eco-tassa sui contenitori per la birra e altre bevande alcoliche one-way. La Giunta regionale è autorizzata a emanare un decreto per estendere il campo di applicazione della tassa ecologic agli imballaggi monouso contenenti altri prodotti.

>> Per maggiori informazioni vedi Focus Sistemi di depoisto. Vai al Focus

 

Tassa per monitoraggio raccolte

Il Decreto attuativo n. 1407/2006 ha istituito una tassa sui rifiuti che va a coprire i costi amministrativi sostenuti dagli enti pubblici per monitorare le raccolte di certe tipologie di rifiuto e garantirne il raggiungimento degli obiettivi. Dal 2007, anno di entrata in vigore della tassa, al 2011 il suo valore è stato di 2 € per tonnellata di rifiuti. Dal 2012 ammonta a 2,19 euro per tonnellata di rifiuti.

A seguito della riforma fiscale, approvata con legge 82-D/2014, dal 1° gennaio 2015 la tassa ha un importo forfettario, che diminuisce a seconda di come vengono gestiti i rifiuti.

Valori tassa rifiuti Euro/Tonnellata
 2015
2016
2017
2018
2019
2020
 Tassa rifiuti base
5,50
6,60
7,70
8,80
9,90
11,00
 Tassa rifiuti per conferimento in discarica (100% della tariffa base) 5,50
6,60
7,70
8,80
9,9011,00
 Tassa rifiuti per incenerimento a terra (70% della tariffa base)3,85
4,62
5,39
6,16
6,93
7,70
 Tassa rifiuti per recupero energetico (25% della tariffa base)1,37
1,65
1,922,20
2,47
2,75

Rispetto agli imballaggi, questa tassa viene pagata solo sulla differenza tra le tonnellate di rifiuti di imballaggio prodotte e quelle recuperate ed è applicata come maggiorazione sui fee da Sociedade Ponto Verde, il Sistema integrato di riferimento del sistema portoghese.

 

Tassa sui sacchetti di plastica

Ogni consumatore portoghese utilizza una media di 500 sacchetti di plastica l'anno, contro la media europea di circa 200 sacchetti l'anno. La maggior parte di questi, circa 466, sono i sacchetti di plastica monouso. Nel febbraio del 2015, il Ministero dell'Ambiente aveva dichiarato l'intenzione di ridurre il numero di sacchetti a una media di 50 procapite nel 2015 e di 35 nel 2016.
A tale scopo è stata emana la Legge 82-D/2014 e l'Ordinance 286-B/2014, che hanno ha introdotto una tassa sui sacchetti di plastica pari a di 0,10 cadauno (Iva inclusa).
La tassa si applica a qualsiasi sacchetto di plastica monouso con maniglie, con uno spessore di 50 micron o inferiore, sia se forniti gratuitamente sia se pagati dal cliente. Tutti gli esercizi commerciali (tra cui negozi, alberghi e punti di ristoro) che forniscono i sacchetti di plastica ai clienti finali devono applicare la tassa.

Esenzioni

La tassa non si applica ai sacchetti per alimenti senza maniglie, ai sacchetti biodegradibili, quelli destinati all'esportazione e anche quelli utilizzati per la beneficienza.