Secondo quanto stabilito dal Packaging Act del 2017 e entrato in vigore nel 2019, la responsabiltà della gestione dei rifiuti di imballaggio ricade sul "produttore", e cioè colui che immette per primo sul mercato la merce imballata o l'imballaggio.
Dunque, lo status di produttore si verifica alla prima immissione di imballaggi sul mercato tedesco su base commerciale e non dipende dal metodo di distribuzione o dal livello di vendita al dettaglio (punto 12, paragrafo 3 del Packaging Act). Da questo punto di vista è definito produttore anche colui che importa imballaggi nel territorio tedesco (punto 14, paragrafo 3 del Packaging Act).
Secondo le indicazioni del Packaging Act, l’obbligo di partecipare a un sistema, per tutti gli imballaggi di vendita – riempiti di merci – tipicamente studiati per le forniture ai consumatori finali privati, ricade sul soggetto che per primo immette i prodotti imballati sul mercato ed è obbligato a registrarsi presso l'Organo centrale per il registro degli imballaggio (Zentrale Stelle Verpackungsregister - ZSVR) e si impegna a partecipare a uno dei sistemi di gestione dei rifiuti approvati dalle autorità competenti (più spesso denominati "sistemi duali", anche se nel Packaging Act si parla di "sistemi").
In linea di massima, il primo fornitore coincide con il Filler/Packer o l’Importatore. Fanno eccezione gli imballaggi di servizio. Quando è il distributore finale a immetterli sul mercato, può richiedere di assumere su di sè la responsabilità della partecipazione al sistema.
La registrazio allo ZSVR deve essere fatta on line, attraverso il portale LUCID personalmente dal soggetto obbligato. Non è possibile commissionarla a terzi.
Dopo la registrazione, i soggetti obbligati ricevono un codice identificatico, senza il quale non è possibile partecipare al sistema prescelto e, dunque, immettere sul mercato tedesco la merce imballata.
In caso di mancata registrazione alla piattaforma LUCID o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una di un sanzione fino a un massimo di € 100.000, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio.
In caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione fino a un massimo di € 200.000, è previsto anche il divieto di commercializzazione;
Infine, in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è prevista una sanzione fino a un massimo di € 10.000.
Secondo quanto stabilito dal Packaging Act i produttori e distributori di:
• imballaggi di trasporto (eccetto quelli che diventano rifiuto presso il consumatore finale privato in seguito a un acquisto on line),
• imballaggi di vendita che non diventano rifiuti presso il consumatore privato finale e quelli per cui non è possibile la partecipazione a un sistema,
• gli imballaggi di vendita contenenti sostanze pericolose
sono obbligati alla ripresa gratuita degli imballaggi usati e svuotati, dello stesso tipo, forma e dimensione degli imballaggi che hanno immesso sul mercato.
Per i distributori finali con una superficie di vendita inferiore a 200 mq, l'obbligo di ritiro e riciclo (o riutilizzo) è limitato agli imballaggi imessi sul mercato con il proprio marchio.