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Croazia

Soggetti responsabili

 

Secondo la Packaging Ordinance del 2004 e successive modifiche, sono tenuti al pagamento della tassa per materiale (Waste management fee)  e al sistema di deposito obbligatorio sui contenitori di bevande i  seguenti soggetti:  


packer/filler (utilizzatori) che immettono sul mercato merci imballate,

importatori che immettono sul mercato merci imballate,

distributori che immettono sul mercato merci imballate.

Secondo la Sustainable Waste Management Law del 2013, che regola la gestione dei rifiuti secondo le direttive europee, questi stessi soggetti avranno la facoltà di organizzare propri Compliance scheme o ricorrere alla self compliance non appena saranno completati i decreti attuativi della legge stessa.

 

Le regole per i distributori

I distributori con superficie di vendita superiore a 200 mq hanno inoltre l’obbligo:


• di mettere a disposizione, nei propri locali, i contenitori per la raccolta differenziata dei seguenti materiali: carta/cartone, vetro, alluminio, compositi, PET, altre plastiche, legno, tessili, altri materiali;


• di raccogliere separatamente gli imballaggi secondari e terziari che diventano rifiuti nei propri siti.


Tre volte all’anno i distributori comunicano all’Environment Fund, o altro organismo indicato, le quantità  di materiali raccolti e gli eventuali compensi versati ai clienti in cambio dei materiali. In relazione ai materiali raccolti, i distributori hanno diritto a “compensazioni” da parte del Fondo stesso. 

Esenzioni

Con l'entrata in vigore della Packaging Ordinance n. 1735/2015 le soglie minime per l'esenzione dagli obblighi di gestione dei rifiuti di imballaggio sono state ridotto in modo significativo, in modo da allargare la platea dei soggetti responsabili.

Sono esentati dal pagamento della tassa i packer/filler e gli importatori che immettono sul mercato un quantitativo annuo di imballaggi inferiore a:

• 300 kg  per gli imballaggi in vetro (prima dell'entrata in vigore della Packaging Ordinance n. 1735/2015 il quantitavo annuo era di 800 kg);
• 100 kg per carta, cartone e compositi a base di bordo (prima dell'entrata in vigore della Packaging Ordinance n. 1735/2015 il quantitavo annuo era di 300 kg);
• 50 kg per i metalli (prima dell'entrata in vigore della Packaging Ordinance n. 1735/2015 il quantitavo annuo era di 100 kg);
• 50 kg per la plastica (prima dell'entrata in vigore della Packaging Ordinance n. 1735/2015 il quantitavo annuo era di 100 kg);
• 50 kg per il legno (prima dell'entrata in vigore della Packaging Ordinance n. 1735/2015 il quantitavo annuo era di 100 kg);
• 50 kg per altri tipi di materiali (prima dell'entrata in vigore della Packaging Ordinance n. 1735/2015 il quantitavo annuo era di 100 kg).

L'unico obbligo in capo ai piccoli produttori è quello di comunicare annualmente all'Environmental Protection and Energy Efficiency Fund le tipologie e i quantitativi di imballaggi immessi sul mercato nell'anno precedente.

Compliance scheme e Self compliance

La Sustainable Waste Management Law ha previsto che i soggetti obbligati - in alternativa al versamento della tassa all'Environmental Protection and Energy Efficiency Fund - possano adempiere ai loro obblighi aderendo ad un organismo autorizzato, oppure ancora attraverso la self-compliance.
Tuttavia, tali disposizioni non potranno essere applicate finchè non veranno emanati i decreti attuativi con la normativa di dettaglio (i decreti attuativi dovevano essere varati a luglio del 2014. Ad oggi, 1 dicembre 2014, per quel che ci risulta non sono stati ancora emanati).