In Spagna la gestione delle raccolte spetta alle Autorità Locali, le quali collaborano strettamente con i Compliance Scheme Ecoembes e Ecovidrio, all’interno di programmi definiti “Sistemi integrati”.
Per operare, il Compliance Scheme deve essere autorizzato dall'organo competente della Regione autonoma in cui ha sede l'organizzazione. La domanda viene poi trasmessa alla Commissione di coordinamento e ha validità a livello nazionale. Le autorizzazioni vanno rinnovate ogni 5 anni.
La forte autonomia concessa alle Regioni spagnole (e quindi alle Autorità locali di ogni regione) vincola i Compliance Scheme (Ecoembes e Ecovidrio) ad adeguare le metodologie di raccolta a seconda delle abitudini e necessità del territorio. In Spagna, non esiste, quindi, un accordo quadro nazionale, ma le convenzioni variano da regione a regione.
Fino al 2013, Ecoembes ha stipulato con le Autorità locali tre tipi di accordi:
• accordo quadro (Convenios Marco) con la Regione (Comunidad Autónoma, e cioè un'unità amministrativa con una o più province). Le condizioni economiche e operative stabilite dall'accordo quadro si applicano a tutti gli Enti locali. Nel 2013 sono stati stipulati 12 accordi quadro.
• accordo di cooperazione (Convenios de Colaboración) con il Comune quando manca un accordo quadro con la Regione. Nel 2013 sono stati stipulati 98 accordi di cooperazione.
• convenzione "ibrida" (Convenios marco institucionales), prevede la firma di un accordo di base con la Regione, mentre i dettagli vengono definiti successivamente con gli enti locali. Ciò consente ai Comuni di negoziare direttamente sia le condizioni economiche che quelle operative. Nel 2013 sono stati firmati 4 accordi di questo tipo.
Riportiamo qui di seguito una mappa delle convenzioni firmate da Ecoembes nel 2013.
Dai dati presenti sul sito di Ecoembes, pare che nel 2014 non sia stata stipulata nessuna convenzione "ibrida": la mappa interattiva presente sul sito di Ecoembes presenta 16 Convenios Marco e 99 Convenios de Colaboración.
>> Vai alla mappa interattiva disponibile sul sito di Ecoembes.
Le Autorità locali possono non aderire a questi accordi e procedere autonomamente alle raccolte e all’avvio a recupero, gestendo direttamente la vendita dei materiali ai riciclatori/recuperatori. In questo caso, però, devono accordarsi con l’Autorità regionale, che è tenuta al controllo del corretto svolgimento delle operazioni e all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi.
Se l'Ente locale non sottoscrive accordi con il Compliance scheme (opzione scarsamente adottata), la proprietà dei materiali raccolti è dell'ente locale stesso.
Qualunque accordo sottoscritto dall’Autorità locale implica la “garanzia di ripresa”, che obbliga il Compliance Scheme a farsi carico dell’avvio dei materiali a riciclo o recupero. E, di converso, sottintende il passaggio di proprietà dall’Ente locale al Compliance scheme.
La garanzia di ripresa è una condizione particolarmente favorevole nelle fasi in cui i prezzi dei materiali sono bassi e i costi di recupero e riciclo sono alti. E viceversa può risultare poco favorevole quando le materie seconde crescono di prezzo e i sistemi di riciclo sono ben avviati.
Con la clausola di garanzia di ripresa, i Compliance scheme ritirano tutti i materiali, che rivendono alle aziende di recupero e riciclo. A seconda dell’andamento del mercato il prezzo dei materiali può anche essere di segno negativo, nel qual caso è il Compliance scheme che rimborsa ai riciclatori la differenza.
Alle Autorità locali viene riconosciuto un corrispettivo che incorpora al suo interno il delta costo delle raccolte/selezioni e il valore del materiale. L’entità di tale corrispettivo viene negoziato caso per caso nell’ambito di ciascun accordo.
Le tabelle che seguono riportano la logica dei delta costi della raccolta e della selezione degli imballaggi leggeri.
I pagamenti del corrispettivo avvengono in due tempi:
• rimborso dei costi di trasporto alla piattaforma, al momento della consegna;
• saldo a verifiche qualitative terminate.