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Austria

Soggetti responsabili

 

A partire dal gennaio 2015 entrano in vigore le modifiche apportate alla Legge sui Rifiuti (Waste Management Law) e alla Packaging Ordinance. In particolare, interviene una differenziazione netta tra i soggetti responsabili dei due flussi, domestico e commerciale.

 

Flusso degli imballaggi domestici


Cambia la definizione che stabilisce la responsabilità: la legge parla di “soggetto primariamente responsabile dell’imballaggio”, superando le posizioni di Filler, Packer, Importatore ecc. Nel merito la cosa non cambia, saranno comunque questi stessi soggetti a ricoprire di volta in volta il ruolo di responsabile primario: viene però sottolineato che c’è, in tutta la filiera, una posizione di primogenitura nella responsabilità degli imballaggi, e che comunque quando quel ruolo è assolto, tutta la filiera ha assolto i propri obblighi. Così, se un soggetto a monte del soggetto primariamente responsabile (un fornitore) assolve in sua vece gli obblighi, il soggetto a valle è esentato da qualsiasi onere.

Per chi gestisce imballaggi domestici scompare la possibilità di self compliance: il soggetto primariamente responsabile deve partecipare a un Compliance Scheme riconosciuto, che assolve per loro conto gli obblighi di raccolta e riciclo.

>> Per le nuove e più precise definizioni di imballaggio domestico e imballaggio commerciale, si consulti la voce Quadro normativo nel menu di sinistra.

Esenzioni dall’obbligo di partecipazione a un Compliance Scheme

Non hanno l’obbligo di partecipare ad un Compliance Scheme i Filler e gli importatori i cui fornitori partecipano “a monte” ad un sistema approvato, agendo per tutta la filiera a valle.

Sono esentati dall’obbligo i soggetti che immettono sul mercato contenitori refillable, sia assogggettati che non assogettati a sistemi di deposito obbligatorio,


Infine, sono esentati dagli obblighi, sia per gli imballaggi di vendita che per quelli di trasporto, le piccole aziende con un fatturato inferiore a 726.728 euro, oppure che immettono sul mercato meno di:

• 300 kg di carta/cartone,

• 800 kg di vetro,

• 100 kg di metalli,

• 100 kg di plastica,

• 100 kg di legno,

• 50 kg di altri materiali.

Sono inoltre esentate, per tutto il tempo di vita dei prodotti, le confezioni di beni durevoli. Tuttavia, l’elenco di queste merceologie è molto variabile.

Le esenzioni non si applicano:

• agli imballaggi di servizio,

• agli importatori.

 

Flusso degli imballaggi commerciali

Nel caso degli imballaggi commerciali si applicano le regole generali della Packaging Ordinance: Filler (Utilizzatori), Importatori e Distributori sono obbligati alla ripresa degli imballaggi che per primi immettono sul mercato. 
In questo caso, non vi è obbligo di partecipazione ad alcun sistema organizzato ed è consentita la Self compliance.

Si noti che la definizione recentemente introdotta nella Legge sui Rifiuti di “soggetto primariamente responsabile dell’imballaggio” si applica teoricamente anche agli imballaggi commerciali. Poiché comunque tale soggetto non ha obblighi di partecipazione ad un Sistema di gestione, torna ad applicarsi la regola generale della ripresa (dal distributore all’indietro al grossista, all’indietro al Filler, ecc), che è stata la base concettuale dei sistemi tedesco e austriaco. 

Chi gestisce imballaggi del flusso commerciale può quindi volontariamente partecipare ad un Sistema di gestione ovvero optare per la Self compliance. Sia i Sistemi di gestione che i Self complier sono tenuti al rispetto di rigidi obiettivi di raccolta e riciclo (più elevati per i self complier, vedi la voce Obiettivi nel menu di sinistra). I self complier che non rispettano gli obiettivi sono obbligati a partecipare ad un Sistema per le quote non raggiunte in self compliance.

Casi speciali:

• Chi fornisce imballaggi ai “Produttori di grandi quantità di rifiuti” (vedi più sotto) non è tenuto alla ripresa, ma è tenuto alla comunicazione alle autorità competenti.


• Chi fornisce imballaggi commerciali ad un utilizzatore finale (distributore finale) è tenuto ad assolvere gli obblighi di ripresa, autonomamente o partecipando ad un sistema organizzato, a meno che sia dimostrabile che tali obblighi sono già stati assolti a monte della catena. 

>> Per le nuove e più precise definizioni di imballaggio domestico e imballaggio commerciale, si consulti la voce Quadro normativo nel menu di sinistra.

 

Imprese che producono rifiuti di imballaggio

I “consumatori finali che acquistano imballaggi o merci imballate per utilizzo aziendale” hanno l’obbligo di provvedere al riuso o recupero degli imballaggi. 

Produttori di grandi quantità di rifiuti

La Packaging Ordinance ha istituito la categoria speciale dei “Produttori di grandi quantità di rifiuti”: si tratta delle aziende che generano ogni anno una quantità di imballaggi superiore a determinate soglie (80 tonnellate per carta/cartone; 300 tonnellate per il vetro; 100 tonnellate per i metalli e 30 tonnellate per la plastica). 

Queste imprese hanno la facoltà di registrarsi come “Grandi Detentori”, con ciò assumendo la responsabilità della raccolta e avvio a dei rifiuti di imballaggio e scaricando di ogni obbligo i propri fornitori e clienti (per il sistema, in effetti, risulta molto più semplice e conveniente gestire rifiuti di imballaggio concentrati in grandi quantità, anziché ricevere innumerevoli adesioni frazionate). 
I materiali raccolti devono essere conferiti, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo, alle strutture di raccolta dei diversi Compliance Scheme riconosciuti.