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Lettonia

Depositi obbligatori e tassazioni

 

La Lettonia ha inizialmente affrontato il problema della gestione dei rifiuti di imballaggio attraverso un sistema di tassazione, che è andato attenuandosi con il rafforzamento di un compiuto meccanismo di gestione degli imballaggi promosso dal comparto industriale.

 

La tassa sulle risorse naturali

Seppure modificata sostanzialmente dalla sua prima stesura del 1996, la tassa sulle risorse mantiene il suo spirito iniziale, che era quello di gravare su tutte le merci e i prodotti potenzialmente pericolosi per l’ambiente, cioè “le materie prime, i beni di consumo e gli imballaggi che possono provocare impatti o causare danni all’ambiente durante il loro ciclo di vita”.

Unico paese tra quelli di nuovo accesso, la Lettonia prevede per legge che una quota rilevante del gettito della tassa sia direttamente destinata ai programmi ambientali delle autorità locali. Il testo di legge in vigore dal gennaio 2006 stabilisce con precisione le modalità con le quali il gettito viene ripartito: il 60% è destinato al budget di protezione ambientale dell’autorità locale sul cui territorio si svolge l’attività soggetta ad imposizione fiscale, il 40% al Fondo nazionale per la protezione dell’ambiente.

Nel nuovo testo vengono ridefinite le categorie di prodotti assoggettati (con l’inserimento, ad esempio, dei RAEE), i soggetti responsabili, le modalità di calcolo e di corresponsione della tassa, nonché le procedure di esenzione.

 

Soggetti responsabili ed esenzioni

Per quanto riguarda gli imballaggi, sono soggetti a tassazione Filler e Importatori. A partire dal 2007 i soggetti responsabili sono esentati completamente dalla tassa se il Compliance scheme cui appartengono ha mostrato di aver raggiunto gli obiettivi di recupero e riciclo stabiliti per legge. Sono attualmente esentati al 100% i due Compliance Scheme  Latvijas Zalais Punkts  e Zala Josta. Altre organizzazioni di recupero sono esentate solo parzialmente, e cioè proporzionalmente ai risultati ottenuti.   

Le modalità di controllo dell’esenzione (e quindi di validità dei sistemi di gestione degli imballaggi) sono delegate al Consiglio dei ministri.

 

Imposizione

La tassa, definita per tipologia di materiale e commisurata al peso degli imballaggi, è stata stabilita dalla legislazione lettone fino al 2012, con livelli impositivi crescenti. È evidente l’intento di scoraggiare i produttori dall’utilizzo della tassa come opzione di gestione degli imballaggi.

Per apprezzare l’incremento che la tassa ha avuto nel corso di questi ultimi anni, riportiamo i valori sia in Lats (moneta lettone – codice valutario: LVL) che in euro.

Alle stoviglie monouso viene applicata la tassa relativa al materiale di cui sono composti. Tranne nel caso delle stoviglie in polystyrene: a partire dal 1° gennaio 2011, la tassa sulle stoviglie monouso realizzate con questo materiale è stata raddoppiata.

 

Importo della tassa sugli imballaggi (Lats/tonnellate)
 2001-2005
2006
2007
2008
2009 - 2010
Dal 2011
 Vetro40
40
160
200
250
250
 Bioplastica90
100
400
150
150
150
 Plastica oxodegradables, polystyrene
90
100
400
600
450
450
 Stoviglie mono uso in polystyrene
90100400600450900
 PET105
100
400
600
650
650
 Altre plastiche
90
100
400
600
650650
 Metals60
60
240
450
650650
 Carta e cartone 12
12
50
150
150
150
 Legno e altri materiali naturali 12
12
50
150
150
150
Fonte Perchards

 

 

Importo della tassa sugli imballaggi (Euro/tonnellate)
 2001-2005
2006
2007
2008
2009-2013 dal 2011
 Vetro60
60
230
280
350
350
 Bioplastica130
140
570
210
210
210
 Plastica oxodegradables, polystyrene
130
140
570
850
630
630
 Stoviglie monouso in polystirene
1301405708506301.228
 PET150
140
570
850
920
920
 Altre plastiche
130
140
570
850
920
920
 Metals90
90
340
640
990
990
 Carta e cartone 20
20
70
210
210
210
 Legno e altri materiali naturali 20
20
70
210
210210
Fonte Perchards 

 

Il sistema di deposito volontario

La Packaging and Packaging Waste Law prevede che i filler o gli importatori possano applicare un deposito cauzionale per gli imballaggi riutilizzabili in vetro. Il Regolamento n. 414 del 22 luglio 2003, entrato in vigore il 1 ° gennaio 2004, ha stabilito che, se il produttore sceglie di applicare il deposito - che, ribadiamo, non è obbligatorio - i consumatori hanno diritto, all'atto della restituzione del contenitore, il valore del deposito così espresso:

 Tipologia di contenitore
 Valore del deposito in Euro
 Bottiglie per birra in vetro trasparente da 33 cl
0.09
 Bottiglie per birra in vetro marrone da 33 cl0.07
 Bottiglie per birra in vetro marrone da 50 cl0.07
 Cassette in plastica verde per 20 bottiglie da 50 cl2.45
 Cassette in plastica blu per 24 bottiglie da 33 cl2.85

 

Verso un sistema di deposito obbligatorio

Ritenuto il sistema di deposito volontario poco efficace, è dal 2008 che in Lettonia si discute sull'introduzione di un sistema di deposito obbligatorio per contenitori per bevande. A luglio di quell'anno, infatti, il Ministero dell’Ambiente lettone avviò un tavolo tecnico di consultazione con la partecipazione dei produttori di bevande e di rappresentanti del settore del commercio e della gestione dei rifiuti per discutere dell’introduzione di un sistema di deposito cauzionale obbligatorio degli imballaggi.

Nel febbraio del 2010, a seguito delle consultazioni intervenute, il Ministero dell'Ambiente aveva presentato al Consiglio dei Ministri un documento che delineava una serie di opzioni. Tuttavia, a causa dell’instabile situazione dell’economia lettone, il Consiglio dei ministri rimandò la decisione.

Successivamente, la necessità di armonizzare il mercato dei tre Stati Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), ha fatto sì che anche la Lettonia, come la Lituania, annunciasse il progetto di modifica alla Packaging and Packaging Waste Law, per introdurre un sistema di deposito obbligatorio sia sui contenitori di bevande riutilizzabili che su quelli one way.

Un rapporto commissionato dal Ministero della Protezione Ambientale e dello Sviluppo regionale lettone ha proposto di istituire un unico sistema di deposito per i tre Stati baltici. In Estonia vige già un sistema di deposito obbligatorio (per maggiori informazioni, vedi scheda Paese. >> Vai alla scheda Paese) e il Governo ha mostrato interesse nei riguardi di un  simile tipo di soluzione. Meno interesse è stato mostrato dalla Lituania, sebbene anch'essa abbia in previsione di adottare un sistema di deposito obbligatorio a partire dal 2015 (per maggiori informazioni, vedi scheda Paese. >> Vai alla scheda Paese).

La proposta, avanzata dal Ministero della protezione ambientale e dello sviluppo regionale il 21 maggio 2013, prevede che il sistema di deposito sia introdotto dal 1° gennaio 2015 e che si applichi a lattine e bottiglie in PET e vetro, sia riutilizzabili che non.

I contenitori per bevande soggette a deposito saranno esenti dalla tassa sulle risorse naturali, a condizione che il produttore aderisca al sistema. In caso contrario, saranno obbligati a pagare la tassa decuplicata. I produttori che, invece, non raggiungno gli obiettivi di restituzione che saranno introdotti dalla norma, è previsto che paghino la tassa maggiorata di 10 volta sulla differenza tra i target fissati dalla legge e quelli realmente raggiunti.

Il progetto di regolamento sarà notificata a Bruxelles dopo la terza Lettura in Parlamento, che dovrebbe aver luogo entro la fine del 2013.

 

La tassa sugli Shopper

Nell’intento di scoraggiare la diffusione dei sacchetti monouso, un provvedimento normativo entrato in vigore nel gennaio 2008, ha introdotto una specifica tassa sugli shopper in plastica, esentando i sacchetti in plastica biodegradabile. La tassa è a carico dei commercianti al dettaglio.

L’importo della tassa è:

- 3,70 Euro/kg per shopper con peso non superiore a 0,03 kg;

- 1,14 Euro/kg per shopper di maggior peso.