Il quadro generale della normativa e dell’evoluzione istituzionale del paese restituiscono uno scenario logico e univoco. Da una parte vengono definite regole certe per l’attuazione di Compliance Scheme, dall’altra la tassazione è ormai impostata in modo tale da scoraggiare fortemente il suo stesso utilizzo, dunque favorendo l’impiantarsi di un sistema autonomo della filiera degli imballaggi.
Fin dal 1996, infatti, la Lettonia aveva varato una tassa sulle risorse naturali, rivolta appunto alle attività economiche basate sull’utilizzo di risorse, tra cui la produzione e la trasformazione degli imballaggi. Nel 2000, la Natural Resources Tax Law è stata modificata e resa più specifica rispetto agli imballaggi, definendone gli importi per materiale e per peso.
Nel 2002 il Paese si è dotato di una normativa sugli imballaggi (Packaging Act), che recepisce piuttosto fedelmente i contenuti della prima Direttiva europea, ma che non è stata seguita dai necessari decreti applicativi.
Nel 2005 sono intervenute contemporaneamente una revisione della normativa sugli imballaggi (entrata in vigore nel luglio 2005) e una ristesura della Natural Resources Tax Law (entrata in vigore nel gennaio 2006).
La nuova normativa sugli imballaggi, oltre a recepire i contenuti della Direttiva europea del 2004, chiarisce che:
• la responsabilità della gestione degli imballaggi è posta a carico di Filler e Importatori;
• i soggetti responsabili possono provvedere autonomamente all’adempimento dei propri obblighi ovvero partecipare a un sistema di gestione collettivo;
• i soggetti responsabili hanno la facoltà di applicare un sistema di deposito a rendere sugli imballaggi riutilizzabili.
Il testo di legge sulla tassa sulle risorse naturali precisa che a partire dal gennaio 2007 tutti i soggetti responsabili possono chiedere l’esenzione completa dalla tassa sia in caso di partecipazione a un sistema collettivo di gestione degli imballaggi, sia in caso di sistema individuale autorizzato.
Nell'aprile del 2013 è stato presentato un progetto di modifica del Regolamento 983/2010, per recepire le modifiche all'allegato I della Direttiva 94/62/Ce introdotte con la Direttiva 2013/2/Ue, che ha arricchito l'elenco dei prodotti da considerarsi imballaggi o meno.
Inoltre, sono in discussione progetti di regolamento atti a recepire le disposizioni riguardo la raccolta differenziata contenute nella Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce.
La Direttiva impone agli Stati membri di istituire la raccolta differenziata almento per i rifiuti in carta metallo, plastica e vetro entro il 2015. Entro il 2020, invece, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, dovrà essere aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso.
La Decisione della Commissione 2011/753/Eu dà agli Stati membri quattro opzioni su come raggiungere tale obiettivo:
a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;
b) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine;
c) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici;
d) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani.
Riguardo le quattro opzioni definite dalla Commissione Ue ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo del 50% in termini di preparazione per il riutilizza e il riciclaggio dei rifiuti in carta, metallo, plastica e vetro imposto dalla Direttiva, il Ministero della Protezione Ambientale e dello Sviluppo regionale lettone ha proposto di scegliere l'opzione "d".