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Lussemburgo

Quadro normativo

 

Cenni sull'evoluzione normativa

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in Lussemburgo è disciplinata in parte dalla normativa sui rifiuti e in parte dal Regolamento Granducale 31 ottobre 1998. Il regolamento è stato successivamente modificato nel 2006, nel 2012 e nell'ottobre 2013.

Nel 2012, una modifica alla Legge sui rifiuti ha introdotto la possibilità di richiedere al mondo della produzione la responsabilità allargata al fine vita dei prodotti. Per gli imballaggi, i produttori già coprono in larghissima parte i costi relativi a raccolte e riciclo, ma la nuova tendenza europea all'allargamento delle raccolte potrebbe portare a cambiamenti anche nell'assetto dei Compliance scheme e quindi alle formule di gestione degli stessi imballaggi.

Sempre ricordando che il sistema imballaggi già attua la responsabilità allargata del produttore, val la pena di ricordare che le modifiche alla legge sui rifiuti specificano che è possibile delegare gli obblighi di EPR ad un Compliance scheme che rappresenti almeno il 20% dei prodotti immessi sul mercato. Questo potrebbe aprire la strada ad un sistema cooncorrenziale anche per gli imballaggi, mentre attualmente in Lussemburgo un unico Compliance scheme gestisce tutti i flussi sia domestici che industriali commerciali.

Quadro normativo vigente

Il Regolamento Granducale indica come soggetti responsabili della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i Packer/Filler, gli importatori e i distributori. Essi possono adempiere agli obblighi attraverso la self compliance o aderendo a un Compliance scheme.
Essenzialmente organizzato per la gestione degli imballaggi domestici, l'unico Compliance Scheme presente in Lussemburgno gestisce anche gli imballaggi industriali/commerciali.

Le modifiche al Regolamento dell'11 ottobre 2013 hanno introdotto il concetto di "gestione centralizzata" dei rifiuti di imballaggio.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, per gestione centralizzata si intende un sistema volontario che vede i Comuni realizzare congiuntamente punti di raccolta da cui gli organismi autorizzati prelevano i rifiuti di imballaggio per conferirli nei centri di riciclaggio. Ha dunque l'obiettivo di organizzare il flusso degli imballaggi provenienti dalle raccolte delle Amministrazioni locali, che aderiscono su base volontaria. Il nuovo approccio consente un'organizzazione più razionale ed efficiente della raccolta in vista di risultati migliori in termini di riciclo.

Il Regolamento ha inoltre recepito la modifica, introdotta dalla Direttiva 2013/2/Ue, all'Allegato 1 della Direttiva 94/62/CE sulla definzione di imballaggio.