Il quadro delle formule di prelievo applicate nei diversi Paesi europei è estremamente differenziato e al classico “contributo per materiale” si aggiungono numerosissime varianti di contributi per tipologie particolari, tariffe annuali o per singola unità di packaging, variazioni in funzione della dimensione dell’imballaggio o delle caratteristiche dell’azienda responsabile, agevolazioni per gli imballaggi facilmente riciclabili, aggravi a carico di materiali difficilmente recuperabili e così via.
CONTRIBUTI O FEE | ||||||||||
Su materiali singoli | Su raggrup. per tipologie | Su tipologie particolari | Contrib. annuale | Contrib. per "unità" | Quota fissa parteci- pazione | Produt./ | Esenzioni | Tasse/ Accise | ||
Austria | • | • | • | • | 1) | |||||
Belgio | • | • | • | 2) | ||||||
Finlandia | • | • | • | • | • | 3) | ||||
Francia | • | • | • | • | 4) | |||||
Germania | • | • | ||||||||
Grecia | • | • | • | 5) | ||||||
Irlanda | • | • | • | 6) | ||||||
Italia | • | |||||||||
Lussemburgo | • | • | ||||||||
Paesi Bassi | • | • | • | | 7) | |||||
Portogallo | • | • | • | • | 8) | |||||
Regno Unito | • | • | • | 9) | ||||||
Spagna | • | • | • | • | 10) | |||||
Svezia | • | • | • | • | • | 11) |
PARAMETRI DI VARIAZIONE | |||||
Per dimensione peso/imballaggi | Per dimensione azienda | Per riciclabilità | Per quantità trattate | ||
Austria | • | • | |||
Belgio | |||||
Finalndia | |||||
Francia | • | • | |||
Germania | |||||
Grecia | • | • | |||
Irlanda | |||||
Italia | |||||
Lussemburgo | |||||
Paesi Bassi | |||||
Portogallo | |||||
Regno Unito | |||||
Spagna | • | 10) | |||
Svezia |
1) In Austria vengono esentate dagli obblighi le piccole aziende il cui fatturato annuo si colloca sotto ai 726.728 euro, oppure il cui fatturato sulle importazioni non superi i 40.000 euro/anno. Queste imprese sono tenute a pagare una somma forfettaria di 110 euro. L’esenzione non si applica agli imballaggi di servizio.
2) In Belgio è attivo dal 2007 un sistema di tassazione specifica per i contenitori per bevande nonché per sacchetti di plastica, pellicole trasparenti, fogli di alluminio e stoviglie monouso.
3) In Finlandia vengono esentate dagli obblighi le aziende con fatturato inferiore al 1.000.000 di euro/anno. Tali aziende non sono tenute alla comunicazione dei propri dati, ma possono comunque aderire a PYR pagando la tariffa di registrazione.
Nel sistema finlandese i contenitori per bevande sono sottoposti ad un doppio meccanismo, che intreccia un sistema di tassazione a quello di deposito cauzionale. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore una tassa che colpisce sia gli imballaggi refillable che i non refillable per tutti i tipi di bevande (ad esclusione dei cartoni), esentando però gli imballaggi sottoposti a deposito cauzionale e gestiti da una Producer Organization.
4) In Francia sono stati introdotti meccanismi disincentivanti (non vere e proprie tasse) per packaging ad altro impatto ambientale.
5) In Grecia oltre al contributo per materiale, esiste un contributo fisso ogni 100 unità di imballaggio (0,4 euro). Nel caso degli imballaggi industriali e commerciali il contributo varia in rapporto alle quantità.
6) In Irlanda la “quota fissa di partecipazione” varia in funzione della diversa tipologia delle imprese assoggettate (Produttori, Filler, Commercianti ecc.), e va dai 2,5 euro/tonnellata fino ai 4,1 euro/tonnellata. Per piccole aziende che vendono direttamente ai consumatori e non importano packaging, sono previsti fee molto bassi, basati sul fatturato.
Nel sistema irlandese i sacchetti di plastica sono sottoposti a una tassa di 0,22 centesimi di euro. La tassa non si applica ai sacchetti di certe dimensioni utilizzati per contenere carne e pesce fresco, frutta e verdura fresca.
7) Nei Paesi Bassi dal 2013 decade il precedente sistema di tassazione sui materiali da imballaggio e si torna ad un sistema fondato su accordi volontari, con fee per materiale.
8) In Portogallo i soggetti obbligati con fatturato annuo inferiore ai 100.000 euro sono esentati dal contributo per materiale, che viene sostituito dal pagamento di una quota fissa al Compliance Scheme.
Dal 2010 il contributo per le buste di plastica e di carta deve essere corrisposto separatamente nella categoria “imballaggio primario”.
9) Le quattro Nazioni costitutive del Regno Unito hanno agito indipendentemente dal Governo centrale riguardo l'introduzione della tassa sui sacchetti di plastica: il Galles ha introdotto una tassa sui sacchetti di plastica nel 2011, per un valore pari a 6 centesimi di euro (5 pence) per unità. Una tassa di pari valore è stata introdotta in Irlanda del Nord nel 2013 e sarà introdotta in Scozia nel 2014 e in Inghilterra nel 2015.
10) In Spagna Ecovidrio impone il pagamento di un fee per unità di contenitore immesso sul mercato, a cui va aggiunto un fee calcolato sul peso.
CONTRIBUTI O FEE | |||||||||
Su materiali singoli | Su raggrup. per tipologie | Su tipologie particolari | Contributo annuale | Contrib. per "unità" | Quota fissa parteci-pazione | Esenzioni | Tasse/ Accise | ||
Bulgaria | • | • | 1) | ||||||
Cipro | • | • | |||||||
Estonia | • | • | • | 2) | |||||
Lettonia | • | • | 3) | ||||||
Lituania | • | • | • | • | 4) | ||||
Malta | • | • | • | • | 5) | ||||
Polonia | • | • | • | 6) | |||||
Repubblica Ceca | • | • | • | • | 7) | ||||
Romania | • | • | • | 8) | |||||
Slovacchia | • | • | • | • | 9) | ||||
Slovenia | • | • | • | • | • | 10) | |||
Ungeria | • | • | 11) |
PARAMETRI DI VARIAZIONE | ||
Per dimensione peso/imballaggi | Per quantità trattate | |
Bulgaria | ||
Cipro | ||
Estonia | ||
Lettonia | ||
Lituania | ||
Malta | • | |
Polonia | ||
Repubblica Ceca | • | |
Romania | ||
Slovacchia | ||
Slovenia | ||
Ungheria |
1) In Bulgaria le aziende che non aderiscono a un Compliance Scheme sono soggette al pagamento della tassa ambientale, molto più onerosa del contributo dovuto al Compliance Scheme.
2) In Estonia esiste una “accisa sugli imballaggi” (50% del gettito all’erario e 50% utilizzato per finanziare infrastrutture di raccolta), a carico di Filler e Importatori, che viene applicata sulla differenza tra gli obiettivi di recupero e riciclaggio imposti dalla normativa e i risultati effettivamente raggiunti.
3) Il Lettonia esiste una “Tassa sulle risorse naturali” che si applica anche agli imballaggi, ma anche qui essa viene applicata solo sulla differenza tra obiettivi e risultati dei Compliance Scheme (dal 2007 questo caso non si è verificato per la principale organizzazione nazionale, LZP).
Un provvedimento normativo entrato in vigore nel gennaio 2008, ha introdotto una specifica tassa sugli shopper in plastica, esentando i sacchetti in plastica biodegradabile. La tassa è a carico dei commercianti al dettaglio.
4) Anche in Lituania esiste una tassa (sugli imballaggi primari) che è posta a carico di Filler e Importatori self complier per i quantitativi di imballaggio primario immesso sul mercato. La partecipazione a una Recovery Organisation con funzioni di Compliance Scheme, e il corrispondente versamento dei fee, libera dagli obblighi il soggetto responsabile.
5) A Malta esiste un “eco-contributo” che è una tassa fissa per unità, applicata alle bevande confezionate in plastica, vetro e metallo, ai sacchetti di plastica e agli imballaggi in EPS. L’esenzione è concessa ai soggetti che partecipano ad un Compliance Scheme approvato, ed è legata alla percentuale di recupero ottenuto da quella organizzazione.
6) In Polonia, vige una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati.
7) Nella Repubblica Ceca sono esentate da ogni contributo le aziende che immettono nel mercato quantitativi di imballaggi inferiori ai 300 Kg/anno.
8) Anche in Romania esiste una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati. Sono esonerati dalla tassa i produttori e gli importatori di prodotti farmaceutici.
Nel sistema rumeno, i sacchetti di plastica sono sottoposti a una tassa di 0,02 centesimi di euro. La tassa non si applica ai sacchetti di di tessuto e in plastica biodegradabile.
9) Anche in Slovacchia esiste una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati raggiunti. Il fondo derivante dalla tassa è destinato prevalentemente alla realizzazione di infrastrutture di raccolta e recupero.
10) In Slovenia esiste una tassa ambientale che colpisce tutti i materiali di imballaggio immessi al mercato, indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi e dall’appartenenza o meno del soggetto obbligato ad un Compliance Scheme. La tassa è calcolata secondo “unità di inquinamento”, poste pari a una per chilogrammo di materiale. Sono esentati dalla tassazione i produttori che annualmente introducono sul mercato meno di 15 tonnellate di imballaggi complessivi.
11) In Ungheria esiste un articolato sistema di tasse la cui applicazione a carico dei produttori, nel caso in cui gli imballaggi siano prodotti in Ungheria; nel caso di prodotti importati, la tassa è a carico dei Packer/Filler.