Ogni Paese esprime proprie valutazioni su chi vada considerato “responsabile dell’immissione di imballaggi” sul mercato. Sono valutazioni che dipendono dal particolare equilibrio tra le norme nazionali in materia e la discrezionalità gestionale di ciascun Compliance Scheme, nonché da modi differenti di interpretare la “responsabilità del produttore” e la “responsabilità condivisa”.
Nella maggioranza dei Paesi europei il cosiddetto “punto di prelievo” (cioè la designazione dei soggetti che, all’interno della filiera, sono tenuti al versamento del contributo) va a cadere su Filler (i nostri “Utilizzatori”) e Importatori di merci imballate.
Questa scelta privilegia, in un certo senso, l’attenzione alla filiera commerciale rispetto alla filiera di materiale. Il Filler infatti immette nel mercato l’imballaggio contestualmente alla merce, e lo indirizza in flussi che corrispondono ai flussi economici dei prodotti. Ciò ha fatto sì che i sistemi basati su questo criterio di prelievo potessero nel tempo aggiungere al classico “contributo per materiale” anche dei contributi “per tipologie” commerciali (contenitori per bevande, cartoni per bevande, imballaggi di servizio ecc.), frammentando le modalità di prelievo (vedi menu di sinistra la voce "Formule di prelievo").
L’Italia fa caso a parte, essendo praticamente l’unico Paese che pone il punto di prelievo prevalente sui Produttori di imballaggi (solo la Slovacchia ha una formula simile, in un contesto molto differente). Si tratta di una scelta reciproca alla precedente, che pone la priorità sulla filiera di materiale e riesce ad assoggettare tutte le tipologie di imballaggi a prescindere dai flussi commerciali.
Vi sono poi Paesi improntati alla ripartizione del prelievo su tutta la filiera (casi principali: Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca), secondo un criterio che a sua volta privilegia la filiera di materiale rispetto ai flussi commerciali. Tuttavia la particolare modalità di attuazione del prelievo (soprattutto per Regno Unito) rende difficilmente confrontabili questi sistemi con le formule precedenti.
SOGGETTI DELLA FILIERA | ||||||||||
Produt. materiali imbal. | Produt. imbal. | Filler (Utilizz.) | Distrib. e comm. | Import. materiali imbal. | Import. imbal. vuoti | Import. merci imballate | Produt./ Import. imbal. servizio | Punti vendita | ||
Austria | • | • | • | 1) | ||||||
Belgio | • | • | • | 2) | ||||||
Finalndia | • | • | ||||||||
Francia | • | • | • | • | 3) | |||||
Germania | • | • | 4) | |||||||
Grecia | • | • | • | • | • | |||||
Irlanda | • | • | • | • | • | • | • | • | 5) | |
Italia | • | • | • | • | • | • | 6) | |||
Lussemburgo | • | • | • | 7) | ||||||
Paesi Bassi | • | • | • | • | 8) | |||||
Portogallo | • | • | • | • | 9) | |||||
Regno Unito | • | • | • | • | • | • | • | 10) | ||
Spagna | • | • | • | 11) | ||||||
Svezia | • | • | • | 12) |
1) In Austria per ciascuna filiera commerciale possono essere stabilite convenzioni interne per cui paga il Filler, oppure il distributore, oppure il commerciante, liberando da ogni responsabilità gli altri soggetti della filiera.
2) In Belgio il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica, ma anche pellicole e stoviglie monouso) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il Compliance Scheme nazionale (FOST-Plus).
3) In Francia, sono considerati soggetti responsabili anche i produttori di di alcune tipoologie di rifiuti non imballaggio, come carta stampata, vestiario e scarpe, per i quali per i quali sono stati creati Compliance scheme appositi. Nel caso della carta stampata, il responsabile è il Brandholder, cioè l’azienda per il cui marchio è stampata la carta.
I distributori sono responsabili solo per gli imballaggi dei prodotti imballati sul punto di vendita e per gli shopper distribuiti alla cassa.
4) In Germania, come in Austria, possono essere stabilite convenzioni interne per cui paga il Filler, oppure il distributore, oppure il commerciante, liberando da ogni responsabilità gli altri soggetti della filiera; tuttavia, per ragioni di trasparenza, dal 2008 il soggetto che versa il contributo deve essere titolare di un marchio che appare sulla confezione.
5) In Irlanda vengono assoggettati a contributo tutti i soggetti della filiera. Tuttavia solo i Filler e Importatori di merci imballate sono tenuti ad un vero e proprio contributo per materiale, mentre i soggetti “a monte” (Produttori e Importatori di materiali e di imballaggi vuoti) e i soggetti “a valle” (Distributori e Commercianti) sono tenuti esclusivamente al versamento di una quota di partecipazione.
6) In Italia l’onere del contributo ricade sui Produttori e importatori di imballaggi, ma coinvolge contestualmente gli Utilizzatori (Filler). Possono essere assoggettati anche i Produttori e Importatori di materiali di imballaggio quando forniscono direttamente il Filler (“Autoproduttore”).
7) In Lussemburgo sono sottoposti a contributo anche i Distributori, in rapporto agli imballaggi di servizio che immettono sul mercato.
8) Anche nei Paesi Bassi i Distributori sono sottoposti a contributo in rapporto agli imballaggi di servizio che immettono sul mercato.
9) In Portogallo il sistema distingue gli imballaggi riutilizzabili da quelli non riutilizzabili. Per i primi è obbligatorio un sistema cauzionale imposto a tutti i soggetti della filiera, dai produttore di imballaggi fino al consumatore finale, e di conseguenza non esistono contributi a vantaggio del Compliance Scheme (SPV). Per gli imballaggi non riutilizzabili sono invece assoggettati i Filler e gli Importatori di merci imballate, ma anche i Produttori (solo nel caso degli imballaggi di servizio) e i Distributori/Commercianti (solo per gli imballaggi che essi stessi introducono nel mercato).
10) Nel Regno Unito vengono assoggettati tutti i soggetti della filiera (dai Produttori di materiali di imballaggio fino ai Distributori/Commercianti), secondo un particolare criterio “pro quota”, fissato per legge, attraverso il quale si dovrebbe ottenere il 100% del contributo atteso per ogni materiale. I contributi sono applicati attraverso l’acquisto di certificati PRN (Packaging Waste Recovering Notes) il cui prezzo varia col mercato.
11) In Spagna i Filler vengono interpretati in modo specifico come le aziende portatrici di un marchio. E per questo quando un Distributore/Commerciante è a sua volta rappresentante/venditore di un certo marchio, oppure intestatario di un marchio proprio, diviene assoggettato secondo gli stessi criteri adottati per il Filler.
12) In Svezia, oltre a Filler e Importatori di merci imballate, possono essere assoggettati anche i Distributori/Commercianti quando sono direttamente intestatari di un marchio.
SOGGETTI DELLA FILIERA | ||||||||||
Produt. materiali imbal. | Produt. imbal. | Filler (Utiliz.) | Distrib. e comm. | Import. materiali imbal. | Import. imbal. vuoti | Import. merci imballate | Produt./ Import. imbal. servizio | Punti vendita | ||
Bulgaria | • | • | • | 1) | ||||||
Cipro | • | • | • | 2) | ||||||
Estonia | • | • | • | 2) | ||||||
Lettonia | • | • | ||||||||
Lituania | • | • | ||||||||
Malta | • | • | ||||||||
Polonia | • | • | • | • | 3) | |||||
Repubblica Ceca | • | • | • | • | • | • | 4) | |||
Romania | • | • | • | • | 5) | |||||
Slovacchia | • | • | • | • | • | 6) | ||||
Slovenia | • | • | • | |||||||
Ungheria | • | • | • | 7) |
1) In Bulgaria il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il Compliance Scheme nazionale (Ecopack).
2) A Cipro e in Estonia i Distributori/Commercianti sono assoggettati al contributo quando intestatari di un marchio (Brandholder).
3) In Polonia i Filler e gli Importatori di merci imballate (ma anche i Distributori di grandi dimensioni e i Commercianti che distribuiscono imballaggi di servizio) versano il loro contributo attraverso l’acquisto (prevalentemente effettuato attraverso i Compliance Scheme) di Certificati di recupero e riciclo, il cui valore è determinato dal mercato.
4) Nella Repubblica Ceca il prelievo è virtualmente distribuito su tutta la packaging chain, ma in ogni filiera commerciale possono essere attuate convenzioni in base alle quali una sola categoria di soggetti obbligati (il Produttore di imballaggi piuttosto che il Filler) decide di farsi carico del versamento a nome degli altri soggetti responsabili. Il soggetto che ha versato può ridistribuire gli oneri agli altri soggetti della filiera.
5) In Romania, il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il Compliance Scheme nazionale (Ekorom).
6) In Slovacchia – secondo una formula parzialmente analoga a quella italiana – il punto di prelievo è posto alla prima immissione sul mercato dell’imballaggio anziché al primo utilizzo. Possono essere assoggettati anche i Filler in quanto “Autoproduttori” (come in Italia), nonché i Distributori, in relazione agli imballaggi direttamente immessi nel mercato.
7) In Ungheria la responsabilità della ripresa e gestione dei rifiuti di imballaggio è in capo ai produttori nel caso in cui gli imballaggi siano prodotti in Ungheria; nel caso di imballaggi vuoti importati, il soggetto obbligato è, invece, il Packer/Filler. Soggetti obbligati sono anche gli importatori di merce imballata.