Il dispositivo di base - attuato in quasi tutti i Paesi che hanno recepito la Direttiva imballaggi - è il seguente:
• La norma prevede che tutti i soggetti “responsabili dell’immissione di imballaggi” sul mercato provvedano al recupero e al riciclo di tali imballaggi quando questi cessano di essere utilizzati come tali e si trasformano in rifiuti.
• I soggetti responsabili, tuttavia, hanno facoltà di delegare i propri obblighi a un Compliance Scheme autorizzato ad effettuare la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi immessi al consumo dai propri aderenti.
• A fronte di questa delega, i soggetti aderenti sono tenuti a versare al Compliance Scheme un contributo in denaro, calcolato in rapporto alla quantità, tipologia e qualità degli imballaggi immessi (i criteri di valutazione differiscono notevolmente da Paese a Paese).
Il funzionamento economico dei Compliance Scheme europei si fonda prevalemente su specfici prelievi (fee o contributi) richiesti ai soggetti che aderiscono al sistema. Le formule di prelievo attualmente praticate in Europa presentano un quadro estremamente differenziato, dove al classico “contributo per materiale” (unica formula applicata in Italia) si aggiungono numerosissime varianti.
La corrispondente voce del menu di sinistra offre una panoramica completa dei diversi sistemi di prelievo praticati nei Paesi Europei.
Ogni Paese esprime proprie valutazioni su chi vada considerato “responsabile dell’immissione di imballaggi” sul mercato. Sono valutazioni che dipendono dal particolare equilibrio tra le norme nazionali in materia e la discrezionalità gestionale di ciascun Compliance Scheme, nonché da modi differenti di interpretare la “responsabilità del produttore” e la “responsabilità condivisa”.
La corrispondente voce del menu di sinistra offre una panoramica completa sul cosiddetto “punto di prelievo” e cioè la designazione dei soggetti che, all’interno della filiera, sono tenuti al versamento del contributo.
Ogni soggetto obbligato paga il contributo sulla base delle quantità che dichiara di immettere in un determinato anno. Poiché il pagamento del fee è sempre anticipato, in linea di massima i Compliance scheme emettono fattura sulla base della dichiarazione dell’anno precedente quello di fatturazione, effettuando successivi conguagli.
Fee e contributi sono sempre soggetti a IVA.
Nella voce corrispondente del menu di sinistra sono analizzate le specifiche di alcuni paesi significativi.
• Belgio
• Francia
• Germania
• Irlanda
• Lussembrugo
• Repubblica Ceca
• Spagna
• Svezia
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