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Documento trasversale 2011 (su dati 2010)

Tassazioni e fiscalità sugli imballaggi (esclusi contenitori bevande) Paesi Nuovo accesso

 

 SU SINGOLE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGIO

 Shopper
Stoviglie monouso Pellicola
Foglio in alluminio
Contenitori solventi, colle e inchiostri
 
 Bulgaria
    1)
 Cipro
      
 Estonia
     2)
 Lettonia

    3)
 Lituania     4)
 Malta



  5)
 Polonia     6)
 Repubblica
 Ceca
      
 Romania
     7)
 Slovacchia     8)
 Slovenia
     9)
 Ungheria


   10)

 

 SU TUTTI GLI IMBALLAGGI
(transizione a Compliance scheme)

 Per materiale, per peso Per materiale su % obbiettivi non raggiuntiPer materiale, con esenzione Compliance scheme
 
 Bulgaria
  1)
 Cipro   
 Estonia 
 2)
 Lettonia  
3)
 Lituania 
 4)
 Malta   5)
 Polonia 
 6)
 Repubblica Ceca
   
 Romania 
 7)
 Slovacchia  
8)
 Slovenia
  9)
 Ungheria

 10)

 

NOTE su tassazioni e fiscalità

1) In Bulgaria, la tassa per materiale colpisce i self complier e i Compliance scheme che non raggiungono gli obiettivi, per la quota di non raggiungimento. Dal 10 gennaio 2011, il governo bulgaro ha imposto una tassa sui sacchetti di plastica.

2) In Estonia, viene pagata una accisa sulla differenza tra gli obiettivi di recupero e riciclo imposti dalla normativa e i risultati effettivamente raggiunti.

3) In Lettonia, vengono esentati dalla tassa “sulle risorse naturali” i soggetti che partecipano  a un Compliance scheme. Dal 2008 è stata introdotta una specifica tassa sugli shopper in plastica, esentando i sacchetti in plastica biodegradabile. La tassa è a carico dei commercianti al dettaglio.

4) In Lituania, la tassa è posta a carico di Filler e Importatori che non realizzano in proprio o che non hanno affidato a un organismo terzo (Recovery Organisation con funzioni di Compliance Scheme) il raggiungimento degli obiettivi di recupero stabiliti dalla legge.

5) A Malta viene applicata una tassa fissa per unità (Eco-contribution ) ad alcuni prodotti, tra cui bevande confezionate in plastica, vetro e metallo, piatti e posate di plastica, sacchetti di plastica e imballaggi in EPS.

6) In Polonia, la tassa per materiale è pagata solo su differenza tra obiettivi obbligatori e obiettivi raggiunti.

7) In Romania, la tassa per materiali (unica aliquota per tutti), è  pagata solo su differenza tra obiettivi obbligatori e obiettivi raggiunti.

8) In Slovacchia, vengono esentati dalla tassa per materiale i soggetti che partecipano  a un Compliance scheme.

9) La Slovenia non aveva fatto ricorso a sistemi di tassazione all’atto dell’entrata in Europa, ma vi fa ricorso dal 2006. La tassa ambientale colpisce tutti i materiali di imballaggio immessi al mercato, indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi e dall’appartenenza o meno del soggetto obbligato ad un Compliance Scheme. La tassa è calcolata secondo “unità di inquinamento”, poste pari a una per chilogrammo di materiale.

10) In Ungheria, la tassa per materiale viene pagata sulla differenza tra obiettivi obbligatori e obiettivi raggiunti. Le aziende associate ad un  Compliance Scheme hanno obiettivi meno gravosi dei Self-Complier, ma pagano comunque individualmente – non collettivamente – per la quota non raggiunta.