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Bosnia-Erzegovina

Quadro generale

 

La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di aderire all'Unione europea fin dal 2003. Qualche passo avanti nelle negoziazioni è stato compiuto nel 2015, con l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e associazione (Stabilisation and Association Agreement).

La Bosnia-Erzegovina (BiH) è divisa in due entità:

• la Federazione Bosnia-Erzegovina (FBiH)

• e la Repubblica serba di Bosnia (Republika Srpska, RS).

Ognuna di esse gode di autonomia legislativa. 

 

Le regole nella Federazione Bosnia-Erzegovina (FBiH)

Attenzione: ad aprile del 2016, il Ministero dell'Ambiente della Federazione di Bosnia ed Erzegovina (FBiH) ha emanato alcuni Regolamenti che revocano le norme relative alla gestione dei rifiuti di imballaggio e alla gestione dei RAEE.
Di conseguenza sono stati revocate anche le autorizzazioni ai Compliance scheme Ekopak e Eko Život per gli imballaggi e Zeos e Kim Tec Eco per i RAEE.
La gestione dei rifiuti di imballaggio è ora in mano al Fondo di Protezione Ambientale stato. I Compliance scheme ​​hanno dovuto consegnare i soldi  rimasti nelle loro casse al Fondo, insieme a tutti i dati relativi ai soggetti aderenti.

Il ministero sta lavorando a uno schema di modifica della legge sulla gestione dei rifiuti. In attesa di novità in merito, riportiamo qui di seguito le regole previgenti e ora non più in vigore.

Quanto appena affermato si applica sono nella FBiH e non nella Repubblica serba di Bosnia.

Regole vigenti fino ad aprile 2016 e in attesa di modifiche

La Federazione Bosnia-Erzegovina ha adottato nel 2010 l'Ordinance on Packaging and Packaging Waste, entrata in vigore nel 2011 e modificata nel 2013. L’Ordinance recepisce quasi tutte le disposizioni della Direttiva Packaging.

Soggetti responsabili

La legge vede coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio tutti gli attori della catena: i Produttori di imballaggio, gli Importatori, i Packer/filler e i Distributori. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge (vedi oltre in questa pagina) e possono adempiere al loro obbligo aderendo a un Compliance scheme autorizzato o attraverso la self-compliance.
Nel caso in cui non volessero adottare nè l'una, nè l'altra opzione, sono obbligati a pagare una tassa all'Environmental Protection Fund (vedi oltre in questa pagina).

I soggetti obbligati sono tenuti a garantire la ripresa e gestione degli imballaggi del flusso domestico e anche  il  ritiro degli imballaggi commerciali industriali dagli utilizzatori finali. Essi sono tenuti non solo alla ripresa dei propri imballaggi ma anche alla separazione e cernita.
Secondo una modifica della Ordinance del 2013, i distributori finali hanno l’obbligo di documentare che tutta la catena a monte ha partecipato agli obblighi relativi ai prodotti commercializzati. In mancanza di ciò sono soggetti ad una sanzione. 

Se i soggetti responsabili non adottano né l’opzione Compliance scheme né la self-compliance, sono obbligati a pagare una tassa all'Environmental Protection Fund (vedi oltre in questa pagina). Se gli obiettivi non vengono raggiunti, la tassa viene pagata sul delta.
 

Esenzioni

Sono esentati dall'obbligo di compliance i soggetti che, nell'anno solare, immettono sul mercato fino a:

• 100 kg di carta e cartone,
• 300 kg di vetro,
• 30 kg di metalli,
• 80 kg di materie plastiche,
• 10 kg di legno,
• 50 kg per altri materiali utilizzati per l'imballaggio delle merci.

L'esenzione non si applica agli espositori di prodotti utilizzati nei punti vendita, agli imballaggi contenenti sostanze chimiche e agli imballaggi per i prodotti fitosanitari.

Obiettivi

Nel 2011 sono stati definiti gli obiettivi totali di recupero e riciclo da applicarsi dal 2012 al 2016. L'emendamento all'Ordinance on Packaging and Packaging Waste del 2013 ha aggiunto gli obiettivi specifici per materiale.

 

Obiettivi totali
 2012
2015
2016
 Recupero e riciclo
8%
25%
35%

 

Obiettivi riuso o riciclo per materiale
 2014
2015
2016
 Vetro5%
8%12%
 Metallo4%6%10%
 Carta20%25%30%
 Plastica8%12%16%
 Legno5%8%12%
 Compositi e altri materiali
5%8%10%
 Imballaggi per materiali pericolosi5%8%10%

 

Tassazione

L'Ordinance on Packaging and Packaging Waste stabilisce che i soggetti responsabii, che non intendono aderire a un Compliance scheme autorizzato, nè optare per la self-compliance, sono obbligati a pagare una tassa sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato.

I soggetti obbligati che aderiscono a un Compliance scheme o hanno adottato la self-compliance non pagano la tassa solo se riescono a raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo stabiliti per legge. In caso di non raggiungimento, le tasse vanno pagate sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato eccedente l'obiettivo raggiunto.

 

 Euro/tonnellata
 Vetro204,00
 Metalli153,00
 Carta e cartone
204,00
 Plastica306,00
 Legno128,00
 Compositi e altri materiali306,00
 Imballaggi per materiali pericolosi
2.550,00

 

La tassa sui sacchetti di plastica

Un regolamento del 9 gennaio 2014 ha introdotto una tassa sui sacchetti di plastica immessi sul mercato della FBiH.
La tassa si applica ai sacchetti 'con o senza additivi biodegradabili' il cui spessore è inferiore a 20 micron. Non si applica ai sacchetti utilizzati per frutta e verdura.
La tassa va versata al Fondo per la protezione ambientale, per un valore di 0,05 BAM (2,5 centesimi di euro) per unità o BAM 50 (EUR 25.50) per 1.000 unità.

 

Le regole nella Repubblica serba di Bosnia (Republika Srpska)

La Repubblica Serba di Bosnia ha emanato nel 2015 la Packaging and Packaging Waste Regulation n. 36/15 che, in linea di massima, segue le regole dettate dall'Ordinance della Federazione Bosnia-Erzegovina.

In sintesi, la Regulation ha stabilito quanto segue:

soggetti responsabili: le aziende che immettono imballaggi sul mercato nella Repubblica serba di Bosnia possono scegliere di gestire i propri rifiuti singolarmente o possono trasferire i loro obblighi a un'organizzazione autorizzata.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i Compliance scheme e i self-compliers devono comunicare al Fondo per l'efficienza energetica e la protezione ambientale le quantità di imballaggi immessi sul mercato e quelli gestiti raccolti nell'anno precedente.
L'esenzione dagli obblighi di recupero e riciclo per le aziende è concesso alle aziende che immettono sul mercato non più di 100 kg di carta e cartone, 300 kg di vetro, 30 kg di metalli, 80 kg di materie plastiche, 10 kg di legno, e 50 kg di altri materiali utilizzati per l'imballaggio.

obiettivi totali di riciclo e recupero: 25% nel 2015 e 35% nel 2016;

tassazione: i soggetti obbligati che non riescono a raggiungere gli obiettivi annuali fissati nel Regolamento devono pagare al Fondo per l'efficienza energetica e la protezione ambientale una tassa, i cui valori sono gli stessi applicati nella Federazione Bosnia-Erzegovina (vedi più sopra in questa pagina).
Sono esentati dal pagamento della tassa gli imballaggi durevoli (scatole per i giochi, custodie per CD, ecc.). Il Regolamento contiene un elenco con degli esempi di imballaggi durevoli e li definisce come quel tipo di imballaggi che hanno una vita media di cinque anni e che rimangono con il prodotto finché non diventa rifiuto.

sanzioni: il Compliance scheme o il self-complier che non gestiscono i rifiuti di imballaggio seguendo le prescrizioni contenute nel Regolamento, che non presentano la relazione annuale sull'immesso o che non riescono a raggiungere gli obiettivi fissati per legge sono soggetti a una multa e alla revoca dell'autorizzazione.