La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di aderire all'Unione europea fin dal 2003. Qualche passo avanti nelle negoziazioni è stato compiuto nel 2015, con l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e associazione (Stabilisation and Association Agreement).
La Bosnia-Erzegovina (BiH) è divisa in due entità:
• la Federazione Bosnia-Erzegovina (FBiH)
• e la Repubblica serba di Bosnia (Republika Srpska, RS).
Ognuna di esse gode di autonomia legislativa.
Attenzione: ad aprile del 2016, il Ministero dell'Ambiente della Federazione di Bosnia ed Erzegovina (FBiH) ha emanato alcuni Regolamenti che revocano le norme relative alla gestione dei rifiuti di imballaggio e alla gestione dei RAEE.
Di conseguenza sono stati revocate anche le autorizzazioni ai Compliance scheme Ekopak e Eko Život per gli imballaggi e Zeos e Kim Tec Eco per i RAEE.
La gestione dei rifiuti di imballaggio è ora in mano al Fondo di Protezione Ambientale stato. I Compliance scheme hanno dovuto consegnare i soldi rimasti nelle loro casse al Fondo, insieme a tutti i dati relativi ai soggetti aderenti.
Il ministero sta lavorando a uno schema di modifica della legge sulla gestione dei rifiuti. In attesa di novità in merito, riportiamo qui di seguito le regole previgenti e ora non più in vigore.
Quanto appena affermato si applica sono nella FBiH e non nella Repubblica serba di Bosnia.
La Federazione Bosnia-Erzegovina ha adottato nel 2010 l'Ordinance on Packaging and Packaging Waste, entrata in vigore nel 2011 e modificata nel 2013. L’Ordinance recepisce quasi tutte le disposizioni della Direttiva Packaging.
La legge vede coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio tutti gli attori della catena: i Produttori di imballaggio, gli Importatori, i Packer/filler e i Distributori. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge (vedi oltre in questa pagina) e possono adempiere al loro obbligo aderendo a un Compliance scheme autorizzato o attraverso la self-compliance.
Nel caso in cui non volessero adottare nè l'una, nè l'altra opzione, sono obbligati a pagare una tassa all'Environmental Protection Fund (vedi oltre in questa pagina).
I soggetti obbligati sono tenuti a garantire la ripresa e gestione degli imballaggi del flusso domestico e anche il ritiro degli imballaggi commerciali industriali dagli utilizzatori finali. Essi sono tenuti non solo alla ripresa dei propri imballaggi ma anche alla separazione e cernita.
Secondo una modifica della Ordinance del 2013, i distributori finali hanno l’obbligo di documentare che tutta la catena a monte ha partecipato agli obblighi relativi ai prodotti commercializzati. In mancanza di ciò sono soggetti ad una sanzione.
Se i soggetti responsabili non adottano né l’opzione Compliance scheme né la self-compliance, sono obbligati a pagare una tassa all'Environmental Protection Fund (vedi oltre in questa pagina). Se gli obiettivi non vengono raggiunti, la tassa viene pagata sul delta.
Sono esentati dall'obbligo di compliance i soggetti che, nell'anno solare, immettono sul mercato fino a:
• 100 kg di carta e cartone,
• 300 kg di vetro,
• 30 kg di metalli,
• 80 kg di materie plastiche,
• 10 kg di legno,
• 50 kg per altri materiali utilizzati per l'imballaggio delle merci.
L'esenzione non si applica agli espositori di prodotti utilizzati nei punti vendita, agli imballaggi contenenti sostanze chimiche e agli imballaggi per i prodotti fitosanitari.
Nel 2011 sono stati definiti gli obiettivi totali di recupero e riciclo da applicarsi dal 2012 al 2016. L'emendamento all'Ordinance on Packaging and Packaging Waste del 2013 ha aggiunto gli obiettivi specifici per materiale.
Obiettivi totali
2012 | 2015 | 2016 | |
Recupero e riciclo | 8% | 25% | 35% |
Obiettivi riuso o riciclo per materiale
2014 | 2015 | 2016 | |
Vetro | 5% | 8% | 12% |
Metallo | 4% | 6% | 10% |
Carta | 20% | 25% | 30% |
Plastica | 8% | 12% | 16% |
Legno | 5% | 8% | 12% |
Compositi e altri materiali | 5% | 8% | 10% |
Imballaggi per materiali pericolosi | 5% | 8% | 10% |
L'Ordinance on Packaging and Packaging Waste stabilisce che i soggetti responsabii, che non intendono aderire a un Compliance scheme autorizzato, nè optare per la self-compliance, sono obbligati a pagare una tassa sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato.
I soggetti obbligati che aderiscono a un Compliance scheme o hanno adottato la self-compliance non pagano la tassa solo se riescono a raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo stabiliti per legge. In caso di non raggiungimento, le tasse vanno pagate sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato eccedente l'obiettivo raggiunto.
Euro/tonnellata | |
Vetro | 204,00 |
Metalli | 153,00 |
Carta e cartone | 204,00 |
Plastica | 306,00 |
Legno | 128,00 |
Compositi e altri materiali | 306,00 |
Imballaggi per materiali pericolosi | 2.550,00 |
Un regolamento del 9 gennaio 2014 ha introdotto una tassa sui sacchetti di plastica immessi sul mercato della FBiH.
La tassa si applica ai sacchetti 'con o senza additivi biodegradabili' il cui spessore è inferiore a 20 micron. Non si applica ai sacchetti utilizzati per frutta e verdura.
La tassa va versata al Fondo per la protezione ambientale, per un valore di 0,05 BAM (2,5 centesimi di euro) per unità o BAM 50 (EUR 25.50) per 1.000 unità.
La Repubblica Serba di Bosnia ha emanato nel 2015 la Packaging and Packaging Waste Regulation n. 36/15 che, in linea di massima, segue le regole dettate dall'Ordinance della Federazione Bosnia-Erzegovina.
In sintesi, la Regulation ha stabilito quanto segue:
• soggetti responsabili: le aziende che immettono imballaggi sul mercato nella Repubblica serba di Bosnia possono scegliere di gestire i propri rifiuti singolarmente o possono trasferire i loro obblighi a un'organizzazione autorizzata.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i Compliance scheme e i self-compliers devono comunicare al Fondo per l'efficienza energetica e la protezione ambientale le quantità di imballaggi immessi sul mercato e quelli gestiti raccolti nell'anno precedente.
L'esenzione dagli obblighi di recupero e riciclo per le aziende è concesso alle aziende che immettono sul mercato non più di 100 kg di carta e cartone, 300 kg di vetro, 30 kg di metalli, 80 kg di materie plastiche, 10 kg di legno, e 50 kg di altri materiali utilizzati per l'imballaggio.
• obiettivi totali di riciclo e recupero: 25% nel 2015 e 35% nel 2016;
• tassazione: i soggetti obbligati che non riescono a raggiungere gli obiettivi annuali fissati nel Regolamento devono pagare al Fondo per l'efficienza energetica e la protezione ambientale una tassa, i cui valori sono gli stessi applicati nella Federazione Bosnia-Erzegovina (vedi più sopra in questa pagina).
Sono esentati dal pagamento della tassa gli imballaggi durevoli (scatole per i giochi, custodie per CD, ecc.). Il Regolamento contiene un elenco con degli esempi di imballaggi durevoli e li definisce come quel tipo di imballaggi che hanno una vita media di cinque anni e che rimangono con il prodotto finché non diventa rifiuto.
• sanzioni: il Compliance scheme o il self-complier che non gestiscono i rifiuti di imballaggio seguendo le prescrizioni contenute nel Regolamento, che non presentano la relazione annuale sull'immesso o che non riescono a raggiungere gli obiettivi fissati per legge sono soggetti a una multa e alla revoca dell'autorizzazione.