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Albania

Depositi obbligatori e tassazioni

 

La Legge n. 8977 del 12 dicembre 2002 ha introdotto una tassa sugli imballaggi in plastica per liquidi, che viene pagata dal produttore  del contenitore:

• ALL 1 (EUR 0.07) per container di fino al 1,5 litri;

• ALL 2 (EUR 0.14) per contenitori più grandi.

Oltre a questa tassa tuttora in vigore, la Decisione n. 177 del 3 giugno 2012 di recepimento della direttiva stabilisce che, per l’implementazione delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti di imballaggio possono essere utilizzati strumenti economici quali tasse sui prodotti.

Inoltre, i produttori di imballaggi e materiali da imballaggio, i Filler e eventuali terzi che agiscono per loro conto, possono ricorrere a sistemi di cauzione per promuovere le raccolte dei rifiuti di imballaggio o l'uso di materiali di imballaggio.

 

Sacchetti di plastica non biodegradabili

La produzione, l'importazione e l'immissione in commercio dei sacchetti di plastica non biodegradabili di spessore inferiore a 30 micron sono vietate dal 1° settembre 2012.
L'uso e la vendita di sacchetti di plastica non biodegradabili in tutte le unità commerciali sono vietati dal 1° gennaio 2013.