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Documento trasversale 2011 (su dati 2010)

Posizionamento del Punto di prelievo Europa a 15

 

 SOGGETTI DELLA FILIERA

  Produt.
materiali
imbal.
 Produt. imbal.
Filler
(Utilizz.)
 Distrib.
e
comm.
Import. materiali imbal.Import. imbal.
vuoti
Import. merci imballate
 Produt./
Import.  imbal. servizio
Punti vendita
 
 Austria  

  
  1)
 Belgio  
   

 2)
 Finalndia  
   
   
 Francia  
   
 
 
 Germania  
   
  3)
 Grecia  
   
   
 Irlanda







 4)
 Italia

 


  5)
 Lussemburgo 
  
  
  6)
 Paesi Bassi
  
    
7)
 Portogallo 


  
  8)
 Regno Unito







  9)
 Spagna  

  
  10)
 Svezia  
  
  11)

 

NOTE su Posizionamento del punto di prelievo

1) In Austria per ciascuna filiera commerciale possono essere stabilite convenzioni interne per cui paga il Filler, oppure il distributore, oppure il commerciante, liberando da ogni responsabilità gli altri soggetti della filiera.

2) In Belgio il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica, ma anche pellicole e stoviglie monouso) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il Compliance Scheme nazionale (FOST-Plus).

3) In Germania, come in Austria, possono essere stabilite convenzioni interne per cui paga il Filler, oppure il distributore, oppure il commerciante, liberando da ogni responsabilità gli altri soggetti della filiera; tuttavia, per ragioni di trasparenza, dal 2008 il soggetto che versa il contributo deve essere titolare di un marchio che appare sulla confezione.

4) In Irlanda vengono assoggettati a contributo tutti i soggetti della filiera. Tuttavia solo i Filler e Importatori di merci imballate sono tenuti ad un vero e proprio contributo per materiale, mentre i soggetti “a monte” (Produttori e Importatori di materiali e di imballaggi vuoti) e i soggetti “a valle” (Distributori e Commercianti) sono tenuti esclusivamente al versamento di una quota di partecipazione.
Il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il Compliance Scheme nazionale (Repack).

5) In Italia l’onere del contributo ricade sui Produttori e importatori di imballaggi, ma coinvolge contestualmente gli Utilizzatori (Filler). Possono essere assoggettati anche i Produttori e Importatori di materiali di imballaggio quando forniscono direttamente il Filler (“Autoproduttore”).

6) In Lussemburgo sono sottoposti a contributo anche i Distributori, in rapporto agli imballaggi di servizio che immettono sul mercato.

7) Nei Paesi Bassi l’onere del contributo ricade su Filler e Importatori di merci imballate, ma si realizza sotto forma di tassa.
I distributori solo obbligati a pagare la tassa solo sugli imballaggi di servizio.

8) In Portogallo il sistema distingue gli imballaggi riutilizzabili da quelli non riutilizzabili. Per i primi è obbligatorio un sistema cauzionale imposto a tutti i soggetti della filiera, dai produttore di imballaggi fino al consumatore finale, e di conseguenza non esistono contributi a vantaggio del Compliance Scheme (SPV). Per gli imballaggi non riutilizzabili sono invece assoggettati i Filler e gli Importatori di merci imballate, ma anche i Produttori (solo nel caso degli imballaggi di servizio) e i Distributori/Commercianti (solo per gli imballaggi che essi stessi introducono nel mercato).

9) Nel Regno Unito vengono assoggettati tutti i soggetti della filiera (dai Produttori di materiali di imballaggio fino ai Distributori/Commercianti), secondo un particolare criterio “pro quota”, fissato per legge, attraverso il quale si dovrebbe ottenere il 100% del contributo atteso per ogni materiale. I contributi sono applicati attraverso l’acquisto di certificati PRN (Packaging Waste Recovering Notes) il cui prezzo varia col mercato.

10) In Spagna i Filler vengono interpretati in modo specifico come le aziende portatrici di un marchio. E per questo quando un Distributore/Commerciante è a sua volta rappresentante/venditore di un certo marchio, oppure intestatario di un marchio proprio, diviene assoggettato secondo gli stessi criteri adottati per il Filler.

11) In Svezia, oltre a Filler e Importatori di merci imballate, possono essere assoggettati anche i Distributori/Commercianti quando sono direttamente intestatari di un marchio.