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Documento trasversale 2012 (su dati 2011)

La questione del Punto di prelievo


Il funzionamento economico dei Compliance Scheme europei si fonda prevalemente su un meccanismo di prelievo (un fee di partecipazione o un contributo ambientale) esercitato su soggetti che aderiscono al sistema.

Il dispositivo di base - attuato in quasi tutti i Paesi che hanno recepito la Direttiva imballaggi - è il seguente:

• La norma prevede che tutti i soggetti “responsabili dell’immissione di imballaggi” sul mercato provvedano al recupero e al riciclo di tali imballaggi quando questi cessano di essere utilizzati come tali e si trasformano in rifiuti.

• I soggetti responsabili, tuttavia, hanno facoltà di delegare i propri obblighi a un Compliance Scheme autorizzato ad effettuare la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi immessi al consumo dai propri aderenti.

• A fronte di questa delega, i soggetti aderenti sono tenuti a versare al Compliance Scheme un contributo in denaro, calcolato  in rapporto alla quantità, tipologia e qualità degli imballaggi immessi (i criteri di valutazione differiscono notevolmente da Paese a Paese).

Il dispositivo pone una questione delicata: chi sono i soggetti obbligati? E di conseguenza, chi è tenuto a versare il contributo?
Ogni Paese esprime proprie valutazioni su chi vada considerato “responsabile dell’immissione di imballaggi” sul mercato. Sono valutazioni che dipendono dal particolare equilibrio tra le norme nazionali in materia e la discrezionalità gestionale di ciascun Compliance Scheme, nonché da modi differenti di interpretare la “responsabilità del produttore” e la “responsabilità condivisa”.

Nella maggioranza dei Paesi europei il cosiddetto “punto di prelievo” (cioè la designazione dei soggetti che, all’interno della filiera, sono tenuti al versamento del contributo) va a cadere su Filler (i nostri “Utilizzatori”) e Importatori di merci imballate.
Questa scelta privilegia, in un certo senso, l’attenzione alla filiera commerciale rispetto alla filiera di materiale. Il Filler infatti immette nel mercato l’imballaggio contestualmente alla merce, e lo indirizza in flussi che corrispondono ai flussi economici dei prodotti. Ciò ha fatto sì che i sistemi basati su questo criterio di prelievo potessero nel tempo aggiungere al classico “contributo per materiale” anche dei contributi “per tipologie” commerciali (contenitori per bevande, cartoni per bevande, imballaggi di servizio ecc.), frammentando le modalità di prelievo. Con qualche vantaggio funzionale (flessibilità dei contributi) e qualche svantaggio di prestazione (più difficile gestione dei materiali che non appartengono a flussi commerciali ben definiti, lievitazione dei costi).

L’Italia fa caso a parte, essendo praticamente l’unico Paese che pone il punto di prelievo prevalente sui Produttori di imballaggi (solo la Slovacchia ha una formula simile, in un contesto molto differente). Si tratta di una scelta reciproca alla precedente, che pone la priorità sulla filiera di materiale e riesce ad assoggettare tutte le tipologie di imballaggi a prescindere dai flussi commerciali.

Vi sono poi Paesi improntati alla ripartizione del prelievo su tutta la filiera (casi principali: Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca), secondo un criterio che a sua volta privilegia la filiera di materiale rispetto ai flussi commerciali. Tuttavia la particolare modalità di attuazione del prelievo (soprattutto per Regno Unito) rende difficilmente confrontabili questi sistemi con le formule precedenti.